Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
a. miglioramenti e decentramento strutturali:
1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),
2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,
3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,
3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio:
1. garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,
2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulteriore utilizzazione.
Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
Sezione 1: Sedi di negoziazione
Art. 22 Definizioni
(art. 26 LInFi)
1 È considerata multilaterale la negoziazione che consente l’incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari di molteplici partecipanti all’interno del sistema di negoziazione.
2 Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discrezionalità alla sede di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte.
Art. 23 Organismo di autodisciplina e sorveglianza
(art. 27 LInFi)
1 Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:
a. un organo che svolge i compiti di autodisciplina;
b. un organo di sorveglianza del commercio;
c. un organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio;