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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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a. miglioramenti e decentramento strutturali:

1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),

2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,

3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,

4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;

b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:

1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,

2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,

3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;

c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio:

1. garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,

2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,

3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulteriore utilizzazione.

Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Sezione 1: Sedi di negoziazione

Art. 22 Definizioni

(art. 26 LInFi)

1 È considerata multilaterale la negoziazione che consente l’incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari di molteplici partecipanti all’interno del sistema di negoziazione.

2 Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discrezionalità alla sede di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte.

Art. 23 Organismo di autodisciplina e sorveglianza

(art. 27 LInFi)

1 Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:

a. un organo che svolge i compiti di autodisciplina;

b. un organo di sorveglianza del commercio;

c. un organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio;