Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

necessarie risorse (sostitutive). Possono rappresentare una minaccia per le sedi di negoziazione le perturbazioni del sistema di negoziazione (cfr. art. 30 e 45 LInFi), ad esempio se gli algoritmi di negoziazione sono errati.

In linea con i PFMI (principle 17, key cons. 6), il capoverso 3 esige a livello operativo in particolare la predisposizione di piani di continuità operativa, che devono essere regolarmente sottoposti a test (cpv. 1 lett. c; cfr. anche art. 32b cpv. 4 e 5 OBN). I requisiti si rifanno alle raccomandazioni per il Business Continuity Management (BCM) pubblicate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) il 29 agosto 201325.

Secondo il capoverso 4 e in linea con quanto previsto all'articolo 22a capoverso 3 OBN, la strategia e i piani di continuità operativa devono essere approvati dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

Articolo 15 Sistemi informatici

Le prescrizioni relative alla continuità operativa (art. 13 LInFi e art. 14 OInFi) sono applicabili anche ai sistemi informatici. Occorre quindi identificare, analizzare e valutare, ad esempio le relative minacce e i potenziali incidenti, e garantire il funzionamento sicuro e continuativo delle installazioni per l’elaborazione dei dati (cfr. anche art. 32a cpv. 3 lett. a e c OBN). Inoltre il capoverso 1 dell'articolo 15 OInFi formula requisiti specifici per i sistemi informatici, in particolare in relazione alla sicurezza dell'informazione. A questo proposito si applicano le disposizioni della LPD26.

Il capoverso 2 esige che le infrastrutture del mercato finanziario dispongano di almeno due centri di calcolo, situati a una congrua distanza l'uno dall'altro (cfr. anche art. 32c OBN). È possibile ottenere le prestazioni da un centro di calcolo di un fornitore terzo, in questo caso l'infrastruttura del mercato finanziario deve però valutare gli ulteriori rischi che eventualmente ne derivano e, all’occorrenza, prendere misure adeguate volte a ridurli. Inoltre, in un siffatto caso si applicano le prescrizioni dell'articolo 11 LInFi e degli articoli 11 e 12 OInFi relativi all'esternalizzazione.

Articolo 16 Operazioni estere

Dal diritto vigente vengono ripresi l'articolo 18 capoverso 5 OBVM e l'articolo 20 OBCR. Le informazioni da fornire devono garantire che le infrastrutture interessate del mercato finanziario dispongano di un'organizzazione adeguata e di mezzi finanziari sufficienti per esercitare l’attività prevista all'estero. Gli obblighi di comunicazione si riferiscono in particolare a un adeguata gestione dei rischi ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 17 Accesso non discriminatorio e aperto

Già il messaggio relativo al capoverso 1 dell'articolo 18 LInFi27 rileva che l’accesso non discriminatorio non è assicurato segnatamente se sono richieste esigenze troppo elevate o non oggettivamente giustificate oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato e una richiesta di accesso non deve essere respinta solamente a causa di possibili flessioni delle quote di mercato. Le condizioni di partecipazione devono essere rese note (art. 21 cpv. 1 lett. b LInFi). Questa disposizione corrisponde ai PFMI (principle 18).

Tuttavia l'infrastruttura del mercato finanziario può limitare l'accesso per i motivi previsti dalla legge. Inoltre, secondo il capoverso 2 – come già in virtù dell'articolo 24 capoverso 2 secondo periodo OBN – può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici, ad esempio da un'adeguata vigilanza, da sufficienti mezzi finanziari o da sufficienti capacità tecniche e operative. Laddove l'infrastruttura del mercato finanziario facesse valere una limitazione dell'accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza per compiere un

25 www.swissbanking.org > Pubblicazioni > Direttive

26 RS 235.1

27 FF 2014 6445, pag. 6485