Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

co organo o di più organi (cfr. il messaggio relativo all'art. 27 LInFi36). Si potrebbe quindi anche considerare l’ipotesi che l’organo indicato al capoverso 1 lettera b venga incaricato di compiti di regolamentazione. L'organizzazione concreta è basata sull'attività esercitata. In caso di un sistema multilaterale di negoziazione, i valori mobiliari non vengono quotati conformemente alla delimitazione prevista dalla legge (cfr. art. 35 rispetto all'art. 36 LInFi). I compiti di autodisciplina e sorveglianza possono essere esternalizzati, occorre però rispettare le disposizioni dell'articolo 11 LInFi e degli articoli 11 e 12 OInFi.

Secondo l'articolo 27 capoverso 2 LInFi gli organi incaricati dell'autodisciplina e della sorveglianza devono essere indipendenti. In questo senso si deve garantire in particolare che le persone incaricate di compiti direzionali non si trovino in una situazione di conflitto di interessi a causa dei loro rapporti personali e d'affari. L’articolo 23 capoverso 2 OInFi riprende inoltre la regolamentazione in vigore dell'articolo 8 capoversi 1 e 2 OBVM, secondo cui gli organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione e devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

I capoversi 3 e 4 corrispondono fondamentalmente all'attuale articolo 6 OBVM. Nell'organo competente per l'ammissione di valori mobiliari al commercio conformemente al regolamento di cui agli articoli 35 e 36 LInFi, gli emittenti e gli investitori devono essere rappresentati equamente (cpv. 3). La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze dei vari organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori (cpv. 4).

Articolo 24 Approvazione dei regolamenti

Questo articolo è ripreso dall’attuale articolo 13 OBVM. Per quanto riguarda l'accesso non discriminatorio e aperto – anche ai dati di negoziazione – si rimanda all'articolo 18 LInFi e all'articolo 17 OInFi, mentre per la parità di trattamento dei partecipanti all'articolo 34 capoverso 1 LInFi.

Articolo 25 Organizzazione del commercio

Le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono definire procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita. Per evitare che i regolamenti falliscano occorre prevedere misure adeguate.

Articolo 26 Trasparenza pre-negoziazione per le azioni

L'obbligo delle borse e dei sistemi multilaterali di negoziazione di garantire una trasparenza pre-negoziazione per le azioni figura già nel diritto europeo agli articoli 29 e 44 MiFID37. L'articolo 26 OInFi riprende in gran parte la regolamentazione MiFIR. Durante il normale orario di negoziazione, deve essere pubblicato di volta in volta in modo continuo il volume degli ordini e delle azioni per i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita (cpv. 1 e 2; cfr. anche art. 3 par. 1 MiFIR e art. 17 par. 2 del regolamento di esecuzione MiFID38). Per la pubblicazione è sufficiente rendere accessibili i dati su un sito Web. Le sedi di negoziazione possono condizionare l'ottenimento dei dati a un onere in denaro, ma devono tenere conto dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c LCart, che considera illecite l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate.

36 FF 2014 6445, pag. 6493.

37 DIRETTIVA 2004/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

38 REGOLAMENTO (CE) n. 1287/2006 DELLA COMMISSIONE, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.