Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

In virtù del capoverso 3 l'obbligo di trasparenza pre-negoziazione si applica anche alle dichiarazioni di interesse alla negoziazione (cfr. art. 3 par. 1 MiFIR). Per siffatte dichiarazioni si intendono le comunicazioni di un partecipante relative alla presenza di un interesse a negoziare, che conterrebbero tutte le informazioni necessarie per concludere un'operazione, in particolare il prezzo, il volume e l’interesse all’acquisto o alla vendita (cfr. art. 2 par. 1 n. 33 MiFIR).

Il capoverso 4 consente eccezioni all'obbligo di trasparenza pre-negoziazione, come specificatamente previsto anche all'articolo 4 paragrafo 1 MiFIR. Sono considerate operazioni già negoziate (lett. b) le operazioni con partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione, negoziate privatamente, ma eseguite in una sede di negoziazione. Per determinare se un ordine è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato (lett. d), si devono classificare tutte le azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione in funzione del loro volume di scambi medio giornaliero. Le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione definiscono le eccezioni e le relative condizioni nei loro regolamenti.

Articolo 27 Trasparenza pre-negoziazione per gli altri valori mobiliari

L'obbligo di trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari diversi dalle azioni entrerà in vigore nel diritto europeo soltanto all’inizio del 2017. Al fine di rendere possibile, come stabilito nel messaggio relativo all'articolo 29 capoversi 1 e 3 LInFi39, un allineamento alla MiFID II e al regolamento MiFIR, l'articolo 27 OInFi riprende la relativa regolamentazione MiFIR. Secondo il capoverso 1 l'articolo 26 OInFi – comprese le possibili eccezioni – si applica anche ai valori mobiliari diversi dalle azioni (cfr. art. 8 e 9 MiFIR). I capoversi 2 e 3 estendono l’elenco delle eccezioni, che una sede di negoziazione può prevedere, alle deroghe contemplate agli articoli 8 paragrafo 4 e 9 paragrafo 1 MiFIR. Inoltre l'obbligo di trasparenza prenegoziazione ai sensi della legge non si applica a determinate operazioni in derivati di controparti non finanziarie (cpv. 4; cfr. anche art. 8 par. 1 MiFIR). Sono principalmente escluse le operazioni di copertura.

Il regime di trasparenza del diritto europeo si basa, per gli aspetti essenziali, sul concetto della liquidità. Nel settore degli strumenti non rappresentativi del capitale proprio vi sono meno strumenti liquidi rispetto a quello degli strumenti rappresentativi del capitale proprio. Inoltre la liquidità non è statica e può variare rapidamente, con la conseguenza che gli strumenti possono essere assoggettati alle disposizioni sulla trasparenza e successivamente essere nuovamente esclusi da tale assoggettamento. Ad esempio, i prestiti di imprese hanno spesso denominazioni molto elevate, sono fortemente illiquidi e non concepiti per il mercato retail. Pertanto i prezzi sono fissati non secondo il principio della trasparenza, bensì sulla base delle richieste trasmesse ai cosiddetti «market maker». Per questa ragione le disposizioni sulla trasparenza del diritto europeo applicabili agli strumenti non rappresentativi del capitale proprio sono attualmente sottoposte a revisione. L'articolo 131 capoverso 2 tiene conto di questa circostanza nel senso che l'articolo 27 entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2017. Se il diritto europeo dovesse subire fino ad allora importanti modifiche, la data di entrata in vigore potrebbe essere posticipata o la disposizione potrebbe essere rivista materialmente.

Articolo 28 Trasparenza post-negoziazione

L'articolo 29 capoverso 2 LInFi riprende dal diritto vigente i requisiti in materia di trasparenza post-negoziazione. Le informazioni concernenti il mercato devono essere pubblicate il più rapidamente possibile. I capoversi 1–3 dell'articolo 28 OInFi distinguono tra le operazioni effettuate in una sede di negoziazione e quelle effettuate al di fuori della stessa (se si tratta di un valore mobiliare ammesso al commercio; cfr. art. 29 cpv. 2 LInFi). La stessa distinzione è fatta dal diritto europeo (cfr. art. 6 par. 1 e art. 10 par. 1 MiFIR, oltre che art. 29 del regolamento di esecuzione MiFID). Per quanto riguarda la pubblicazione e l'ottenimento dei dati, si rimanda al commento all'articolo 26 OInFi.

39 FF 2014 6445, pag. 6495.