Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

esame approfondito dell'ammissibilità della limitazione (cfr. anche art. 24 cpv. 3 OBN). Sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza secondo la LCart28, così come quelle del Sorvegliante dei prezzi ai sensi della LSPr29. Per i regolamenti delle sedi di negoziazione si rimanda anche all'articolo 24 capoverso 2 OInFi e all'articolo 34 capoverso 1 LInFi.

Articolo 18 Prevenzione di conflitti di interessi

Le infrastrutture del mercato finanziario devono evitare, per quanto possibile, i conflitti di interessi quando forniscono i servizi ai partecipanti. Devono assicurare che gli interessi propri e quelli dei loro collaboratori non si oppongano agli interessi dei partecipanti. Inoltre devono garantire che gli interessi dei partecipanti non entrino in conflitto tra di loro. Per evitare conflitti di interessi, le infrastrutture del mercato finanziario devono dapprima intraprendere le azioni necessarie per riconoscere i conflitti di interessi potenziali o esistenti. In particolare sono tenute a verificare se, per esse stesse o per i loro collaboratori, esistono incentivi che inducano a trascurare gli interessi dei partecipanti o a subordinarli ai propri interessi. A tal fine bisogna tenere in considerazione sia le indennità finanziarie versate da terzi all'infrastruttura del mercato finanziario che gli incentivi dell'infrastruttura del mercato finanziario a favore dei collaboratori. Se non è possibile escludere una discriminazione dei partecipanti, questi devono esserne informati prima che venga fornito il servizio, cosicché i partecipanti possano valutare se vogliono mantenerlo o meno. La serie di obblighi si basa sulle regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili all'esecuzione di transazioni su titoli pubblicate dall'ASB il 22 ottobre 200830.

Articolo 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali

Secondo l'articolo 21 capoverso 2 LInFi e l'articolo 19 lettera i OInFi, per la pubblicazione di informazioni essenziali l'infrastruttura del mercato finanziario deve tenere conto degli standard internazionali riconosciuti, in particolare dei PFMI (principle 23) e della rispettiva

«Disclosure Framework» del dicembre 201231, nonché dei «Public quantitative disclosure standards for central counterparties» del febbraio 201532. L'articolo 19 lettere a–h OInFi contiene un elenco non esaustivo di informazioni che un'infrastruttura del mercato finanziario deve pubblicare regolarmente oltre alle informazioni già previste nella legge. L'elenco è per la maggior parte ripreso dall'articolo 23a OBN. Come indicato nel messaggio relativo agli articoli 21 e 29 LInFi33, sulla base della disposizione una borsa deve designare quelle società che non sono sottoposte all'obbligo di presentare un’offerta secondo l’articolo 135 LInFi o il cui valore limite è aumentato al di là del 33⅓ per cento.

2.2.1.2. Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Articolo 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 64 capoverso 3 OBCR, il capoverso 2 all'articolo 22a capoverso 3 e all'articolo 26 capoverso 2 OBN. Il piano di stabilizzazione deve comprendere una serie di misure di stabilizzazione che permettano di superare o alleviare la situazione di stress. Tra queste misure l'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica sceglie quelle che ritiene adeguate a partire dal momento in cui si verificano gli eventi scatenanti definiti precedentemente a livello quantitativo e qualitativo. Tra i rischi che devono essere coperti rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da decisioni strategiche errate o dai rischi operativi, dai rischi di credito, di liquidità e di mercato (ad es. a seguito dell’inadempienza di uno o più partecipanti) che non possono essere completamente assorbite con le risorse fi-

28 RS 251

29 RS 942.20

30 www.swissbanking.org > Pubblicazioni > Direttive

31 www.bis.org > publications > CPMI > No 106

32 www.bis.org > publications > CPMI > No 125

33 FF 2014 6445, pagg. 6486 e 6494.