Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
nanziarie previste a tal fine. Le ipotesi alla base del piano di stabilizzazione devono essere comunicate alla FINMA.
In virtù del capoverso 3, al momento della presentazione, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero secondo l’articolo 21 già attuate o previste (cfr. art. 64 cpv. 5 OBCR). Il piano dev'essere aggiornato annualmente e presentato alla FINMA entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, unitamente alle informazioni necessarie per l’elaborazione del piano di liquidazione. Secondo il capoverso 4 questo vale anche quando intervengono modifiche (ad es. di natura idiosincratica, strutturale o a livello di mercato) che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA (cfr. art. 64 cpv. 4 OBCR). La FINMA deve accordare all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per l’attuazione preparatoria delle misure previste nel piano di liquidazione (cpv. 5; cfr. anche art. 60 cpv. 3 secondo periodo OBCR). Inoltre, in applicazione delle disposizioni del FSB è tenuta a definire una procedura per l’elaborazione di piani di stabilizzazione e di liquidazione in Svizzera (cfr. i «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del FSB citati all'inizio). In riferimento alla pianificazione della conclusione ordinata dei processi operativi in caso di cessazione di un'attività («orderly winding-down») si rimanda all'articolo 68 OInFi.
Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione
Analogamente all'articolo 66 OBCR l'articolo 21 enumera a tiolo di esempio – apportandovi un adeguamento dal punto di vista linguistico – le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. L'elenco delle misure si rifà in larga parte ai «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» e non è esaustivo. Le misure facilitano in ugual misura il risanamento e la liquidazione di un'infrastruttura del mercato finanziario. Esse sono incentrare sui miglioramenti e sui decentramenti strutturali, sui decentramenti finanziari per limitare i rischi di contagio e sui decentramenti operativi per la protezione dei dati e per il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio.
2.2.2. Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
2.2.2.1. Sezione 1: Sedi di negoziazione
Articolo 22 Definizioni
Conformemente al messaggio relativo all'articolo 26 LInFi34 e all'articolo 4 capoverso 1 numero 19 MiFID II, il capoverso 1 definisce come multilaterale una negoziazione che consente l’incontro all’interno del sistema di negoziazione degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari di molteplici partecipanti (e non soltanto di singoli partecipanti). Per stabilire se si tratta di una negoziazione multilaterale o bilaterale è irrilevante che una controparte centrale subentri o meno nel contratto. Diversamente da una sede di negoziazione, la negoziazione in un sistema organizzato di negoziazione di cui all'articolo 42 LInFi può avere luogo anche bilateralmente, oltre che sulla base di regole discrezionali. In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 OInFi sono considerate discrezionali le regole che concedono un margine di discrezionalità alla sede di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte (cfr. anche il messaggio relativo all'art. 42 LInFi35).
Articolo 23 Organismo di autodisciplina e sorveglianza
L'articolo 27 capoverso 1 LInFi esige che le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione siano dotati di un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla rispettiva attività. Gli organi che tale organismo in linea di principio comprende sono elencati all’articolo 23 capoverso 1 OInFi (cfr. inoltre art. 6 e 25 OBVM-FINMA concernenti rispettivamente l’ufficio delle dichiarazioni e l’organo per la pubblicità). Al riguardo è irrilevante che si tratti di un uni-
34 FF 2014 6445, pag. 6493.
35 FF 2014 6445, pag. 6501.