Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
te solamente parti di un servizio essenziale o se il servizio sia stato finora fornito o meno dall’infrastruttura stessa. Non possono essere esternalizzate l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, i compiti centrali della direzione e le decisioni relative all'avvio o all'interruzione di relazioni d'affari (cfr. in particolare l'art. 716a CO e l'art. 18 ORD-FINMA22).
Secondo l'articolo 7 capoverso 1 secondo periodo sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre è auspicabile un'organizzazione dell’audit interno o della compliance a livello di gruppo, purché vengano garantite la loro indipendenza e/o autonomia. La FINMA può negare l'autorizzazione prevista dalla legge in particolare quando a seguito dell'esternalizzazione della sua attività principale un'infrastruttura del mercato finanziario resti in un certo qual modo una società mantello.
Articolo 13 Capitale minimo
Il capoverso 1 applica l'articolo 12 capoverso 2 LInFi, in virtù del quale il Consiglio federale determina l'ammontare del capitale minimo. Sulla base dell'importanza economica delle varie infrastrutture del mercato finanziario si ottengono i seguenti importi:
il capitale minimo di 10 milioni di franchi previsto per le controparti centrali corrisponde al
requisito vigente per le banche (cfr. art. 15 cpv. 1 OBCR). L'articolo 16 paragrafo 1 EMIR esige 7,5 milioni di euro;
per i depositari centrali viene stabilito un valore medio compreso tra l'importo minimo vi-
gente per i commercianti di valori mobiliari (1,5 mio. fr.; cfr. art. 22 cpv. 1 OBVM) e quello per le banche (10 mio. fr.);
il requisito per i sistemi di pagamento corrisponde al requisito per i commercianti di valori
mobiliari e ammonta a 1,5 milioni di franchi;
dal momento che le dimensioni, la complessità e la struttura di rischio delle borse e dei
sistemi multilaterali di negoziazione possono variare sensibilmente è previsto in linea di massima – come per le direzioni dei fondi (cfr. art. 43 OICol23) – un importo di 1 milione di franchi, che in casi motivati la FINMA può tuttavia aumentare (fino a un massimo di 1,5 mio. fr.) per tener conto del principio della proporzionalità. L'articolo 15 MiFID II (in combinato disposto con altre regolamentazioni) esige un capitale iniziale di 1 milione di euro. e l'articolo 317 CRR24 assoggetta la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione a requisiti relativi ai fondi propri;
al repertorio di dati sulle negoziazioni si applica un requisito minimo di 0,5 milioni di fran-
chi. Esso è equiparabile ai requisiti vigenti per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (0,2 mio. fr. e 0,5 mio. fr.; cfr. art. 19 OICol).
Il capoverso 2 riproduce gli articoli 15 capoverso 2 e 16 capoverso 2 OBCR, nonché l’articolo 22 capoverso 1 OBVM.
Articolo 14 Continuità operativa
Il capoverso 1 elenca i punti che devono essere almeno regolamentati nella strategia prevista dalla legge. Viene richiesto un approccio a livello aziendale che permetta di mantenere o di ripristinare prontamente l’attività e i processi operativi dell'infrastruttura del mercato finanziario al verificarsi di incidenti e crisi (cfr. art. 32b cpv. 1 OBN).
Secondo il capoverso 2, a tal fine occorrere definire le minacce rilevanti e i potenziali incidenti, nonché le relative ripercussioni sull’attività, fissare gli obiettivi di ripristino e determinare le
22 RS 955.033.0
23 RS 951.311
24 REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 646/2012.