Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Il capitolo 5a dell’OBVM viene sostanzialmente ripreso nell’OInFi senza modifiche.
All’articolo 123, l’espressione «borsa o istituzione analoga alla borsa» è stata sostituita con il termine «borsa». Inoltre, il vigente articolo 55e lettera d OBVM non viene ripreso nell’OInFi. Nella prassi, la regola secondo cui la deroga al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non può essere invocata se durante le interruzioni della negoziazione e nell'asta di apertura o di chiusura non vengono fissati corsi si è rivelata troppo restrittiva, rigida e poco praticabile. Anche in queste fasi l’emittente dovrebbe avere la possibilità di provvedere alla stabilità se vengono esercitate pressioni sul titolo. Dato che nell’ottica della tempistica e dei volumi una stabilizzazione permane limitata e che l’emittente deve inoltre pubblicare tale stabilizzazione, il fatto che non vengono effettuati interventi di manipolazione e sufficientemente garantito. Per giunta, benché se ne sia accennato anche all’estero, sinora una regola del genere non è mai stata implementata in altri Paesi.
Per il resto, l’articolo 124 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 equipara le operazioni su valori mobiliari effettuate dagli organismi esteri e internazionali elencati alle operazioni su valori mobiliari effettuate da Confederazione, Cantoni e Comuni e dalla BNS. Tale disposizione mira principalmente a garantire che le operazioni su valori mobiliari effettuati da organismi svizzeri sotto il regime della normativa UE siano anch’esse esentate dal divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cfr. art. 6 par. 5 e par. 6 del Regolamento sugli abusi di mercato). Il capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 sono strutturati come i capoverso 1 e 2 dell’articolo 29 OInFi, ragion per cui a titolo complementare si rimanda al relativo commento.
2.4. Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali
Articolo 126 Infrastrutture del mercato finanziario
Per poter procedere ai necessari adeguamenti a livello di sistemi e processi, di compliance e così via, secondo il capoverso 2 alle sedi di negoziazione e ai gestori di sistemi organizzati di negoziazione vengono concessi periodi transitori in considerazione della trasparenza prenegoziazione e post-negoziazione e delle prescrizioni specifiche relative alla negoziazione algoritmica e alla negoziazione ad alta frequenza. I periodi transitori si basano di volta in volta sulle date di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni ai sensi dell’articolo 131 OInFi. Il capoverso 2 consente di far valere fino al 1° gennaio 2017 la deroga dall’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 37 capoverso 3 senza che vi sia già un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi.
Articolo 127 Comunicazione a un repertorio di dati sulle transazioni
Gli obblighi di comunicazione vengono posti in vigore in modo scaglionato, secondo le possibilità organizzative delle diverse controparti. Per sua natura l’obbligo può essere adempiuto solo se la FINMA ha autorizzato un repertorio di dati svizzero o ne ha riconosciuto uno estero. Di conseguenza i termini decorrono dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento, che potrebbero essere rilasciati nel corso del 2016. Ragion per cui il Consiglio federale ha (nel frattempo) rinunciato a esercitare la sua competenza di designare un altro organo per la trasmissione delle comunicazioni. Qualora l’autorizzazione o il riconoscimento di un repertorio di dati sulle transazioni dovesse ritardare, in virtù del capoverso 3 la FINMA potrebbe prolungare i termini previsti da questo articolo per adeguarli alla situazione.
Articolo 128 Obblighi di riduzione del rischio
I capoversi 1–3 prevedono periodi transitori adeguati per l’introduzione dei vari obblighi di riduzione del rischio, onde accordare alle controparti il tempo sufficiente per organizzarsi in funzione dei nuovi obblighi.
Lo scambio di margini di variazione corrisponde già alla prassi commerciale corrente per la maggior parte delle operazioni in derivati OTC. Pertanto il periodo transitorio previsto al capoverso 4 può dunque essere corrispondentemente breve. Nel 2016 l’obbligo di scambio verrà introdotto soltanto per le più grandi controparti che trattano derivati, vale a dire per quelle che la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese supera i 3000 miliardi di