Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

franchi in riferimento ai derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo. A partire dal 2017 l’obbligo varrà per tutte le controparti assoggettate all’obbligo legale.

Quanto all’obbligo di scambio del margine iniziale, l’articolo 98 capoverso 2 OInFi fissa un valore soglia di 8 miliardi di franchi. In aderenza al modello internazionale del BCBS e della IOSCO, e conformemente alla normativa di attuazione dell’UE, il capoverso 5 prevede che tale valore soglia entrerà in vigore soltanto dopo un periodo transitorio ampiamente scaglionato, a partire dal 202090.

Per molte controparti, l’obbligo di scambio del margine iniziale rappresenta un’importante novità. Attualmente, per molte operazioni in derivati OTC lo scambio di tale margine non corrisponde ancora alla norma del mercato. Di conseguenza, l’obbligo introdotto pone le controparti interessate di fronte a numerose sfide. Da un lato, esse dovranno adeguare i processi operativi e migliorarli sensibilmente e, dall’altro, dovranno ripianificare le loro liquidità in modo da poter disporre delle necessarie garanzie al momento dell’introduzione dell’obbligo di scambio del margine iniziale (il margine iniziale deve essere depositato presso la controparte sotto forma di garanzia «reale» e deve essere a disposizione per tutta la durata

dell’operazione). L’introduzione scaglionata è intesa a garantire un certo equilibrio tra la riduzione possibilmente rapida dei rischi sistemici legati al commercio di derivati OTC e i costi che sorgeranno nella fase di transizione. In un primo tempo, nel 2016, saranno assoggettate all’obbligo di scambio del margine iniziale soltanto le più grandi controparti che trattano derivati, vale a dire quelle che la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese supera i 3000 miliardi di franchi in riferimento ai derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo. In Svizzera l’introduzione del nuovo regime nel 2016 interesserà soltanto due grandi gruppi bancari. Negli anni a venire il valore soglia sarà ridotto annualmente di 750 miliardi di franchi91.

Articolo 129 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento

Agli istituti di previdenza e alle fondazioni d’investimento sarà concesso un periodo transitorio per quanto riguarda l’obbligo di compensazione. Fino al 16 agosto 2017 non saranno soggetti a tale obbligo per le operazioni in derivati da essi concluse ai fini della riduzione del rischio.

Articolo 130 Modifica di altri atti normativi

Per quanto concerne le modifiche di altri atti normativi si rimanda al commento al capitolo 3.

Articolo 131 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’OInFi è prevista sostanzialmente per il 1° gennaio 2016.

Tuttavia, per avere il tempo di acquisire ulteriori esperienze a livello internazionale con il nuovo regime di trasparenza previsto per i valori mobiliari diversi dai titoli azionari,

l’articolo 27 e l’articolo 42 capoverso 1 lettera b OInFi saranno posti in vigore al più presto con effetto dal 1° gennaio 2017.

3. Commento relativo alla modifica di altri atti normativi

3.1. Ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale

90 Nel 2015 il BCBS e la IOSCO hanno posticipato il loro programma di introduzione rispetto ai piani iniziali.

L’attuazione a livello svizzero rispecchia il nuovo programma.

91 Negli Stati Uniti, la CFTC ha fissato i seguenti valori soglia: 3000 miliardi di dollari statunitensi per il 2016,

2000 miliardi di dollari statunitensi per il 2017 e 1000 miliardi di dollari statunitensi per il 2018. Nel 2019 gli Stati Uniti introdurranno l’obbligo generale di scambio del margine iniziale a partire da un valore soglia di 3 miliardi di dollari statunitensi, dunque un anno prima e per un valore soglia inferiore rispetto alla Svizzera.

92 RS 172.220.111.3