Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Art. 94c cpv. 4
L’espressione «disposizioni di diritto borsistico» è sostituita dall’espressione «legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario», poiché le pertinenti disposizioni saranno ora disciplinate dalla LInFi.
3.2. Ordinanza del 22 agosto 200793 sui revisori
Art. 11a cpv. 1 lett. a e art. 11d cpv. 1 frase introduttiva
In entrambe le disposizioni la LInFi completa i pertinenti «ambiti di vigilanza».
3.3. Ordinanza del 23 settembre 199694 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 58–60
Le disposizioni previste in questi articoli sono ormai prive di oggetto e pertanto vengono formalmente abrogate. Dal 1° luglio 2004 le procedure di moratoria, fallimento e concordato concernenti istituti bancari sono disciplinate negli articoli 33–37g LBCR, e dal 1° agosto 2005 anche nelle pertinenti disposizioni dell’OIB-FINMA.
3.4. Ordinanza del 30 novembre 200195 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia
Art. 6 cpv. 2 lett. f e h
La LInFi va integrata come ulteriore base legale per la comunicazione di dati personali alla FINMA da parte della Polizia giudiziaria federale. Per semplificare, la disposizione rimanda alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
3.5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200896
Art. 19 cpv. 2 lett. e e f
Anche qui, occorre integrare la LInFi come ulteriore base legale per la comunicazione di dati personali alla FINMA da parte della Polizia giudiziaria federale. Per semplificare, anche questa disposizione rimanda alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
3.6. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195797 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali
Art. 2 cpv. 4, 13 cpv. 3, 16 cpv. 3 e 19 cpv. 3
Il decreto del Consiglio federale riguarda diversi titolari di un’autorizzazione prevista dalla legislazione in materia di vigilanza. Per semplificare, le disposizioni fanno riferimento ai titolari di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
3.7. Ordinanza del 3 dicembre 197398 concernente le tasse di bollo
Art. 23 cpv. 1 e 25a cpv. 1
93 RS 221.302.3
94RS 281.35
95 RS 360.1
96 RS 360.2
97 RS 531.54