Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine

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Progetto di ordinanza sullo stato civile (P-OSC)

Art. 2 cpv. 2 lett. c P-OSC Uffici dello Stato civile speciali

Con l’aggiunta dell’autorità amministrativa di primo grado l’articolo 2 cpv. 2 lett. c P-OSC è fatto corrispondere all'art. 2 cpv. 2 lett. b OSC. In effetti, le decisioni amministrative di primo grado in materia civile (p. es. la decisione d’adozione in alcuni Cantoni) possono essere successivamente impugnate fino al Tribunale federale.

Art. 6a cpv. 3 P-OSC Registri dello stato civile

I registri dello stato civile tenuti prima delle date menzionate nell'articolo 92a OSC sono considerati archivi. Non vi sono più iscritte annotazioni a margine e l’ufficio dello stato civile non è tenuto a stabilire documenti di stato civile sulla base di questi registri, nemmeno se sono conservati presso le autorità dello stato civile. Occorre quindi una definizione che permetta di distinguere i registri considerati archivi dai registri non ancora considerati tali (vedi anche i commenti agli art. 47 cpv. 2 lett. f e 98 cpv. 7 P-OSC).

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

Il primo periodo in base al quale ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile rimane invariato. Viene aggiunto un secondo periodo che rimanda al nuovo articolo 15b secondo cui in casi eccezionali una persona può essere rilevata nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari. In questi casi, esaustivamente descritti nel nuovo articolo, interessi di ordine superiore impongono che una persona sia rilevata più volte nel registro e che vi figuri quindi con una o più identità supplementari (cfr. commento all’art. 15b).

Art. 15b Identità supplementari nel registro dello stato civile

L’intero articolo è nuovo ed esplicita il nuovo articolo 15 capoverso 1 secondo periodo che prevede un’eccezione al principio enunciato nell’articolo 15 capoverso 1 primo periodo secondo cui ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile.

Il cpv. 1 menziona in modo esaustivo le persone che, secondo i pertinenti fondamenti legali, possono essere iscritte nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari («supplementari» rispetto al principio dell’iscrizione unica secondo l’art. 15 cpv. 1 primo periodo):

lett. a: la LPTes e la OPTes sono entrate in vigore il 1° gennaio 201313. Tra le altre cose queste normative regolano l’esecuzione di programmi di protezione dei testimoni destinati alle persone in pericolo a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale (art. 1 lett. a LPTes). Nell’ambito di questi programmi, per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni (un’unità di fedpol) può esigere da servizi pubblici e da privati che creino o alterino atti o altri documenti utilizzando i dati comunicati dal Servizio medesimo e che trattino tali dati nei rispettivi sistemi d’informazione (art. 19 cpv. 1 LPTes). Affinché tali dati possono essere registrati e trattati nei relativi sistemi, devono essere osservate le regole giuridiche e tecniche che vigono nei diversi settori (nel presente caso: stato civile, Infostar);

lett. b: non soltanto le persone da proteggere (lett. a) ma anche i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 19 cpv. 4 LPTes) possono beneficiare di una nuova identità provvisoria creata per il periodo necessario;

13 RU 2012 6715 e 6731