Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine

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lett. c: altrettanto vale per gli agenti di polizia, per i militari e per le persone che sono temporaneamente impiegate per compiti di polizia e operano quali agenti infiltrati secondo il diritto cantonale di polizia o ai sensi dell’articolo 285a del Codice di procedura penale o dell’articolo 73 della Procedura penale militare14;

lett. d: altrettanto vale per coloro ai quali è fornita un’identità fittizia in virtù dell’articolo 14c della legge federale del 21 marzo 199715 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

lett. e: infine ciò si applica per analogia anche alle persone che raccolgono le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza in base all’articolo 1 lettera a della legge federale del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile16 e alle quali sono perciò forniti documenti fittizi e identità fittizie secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione17;

cpv. 2: la disposizione regola i requisiti formali e contenutistici delle richieste di rilevamento nel registro. Le iscrizioni nel registro dello stato civile sono eseguite secondo le istruzioni del servizio competente per Infostar in seno all’Ufficio federale di giustizia (attualmente: settore Infostar SIS) da parte delle autorità cantonali dello stato civile. Le dinamiche della relazione tra SIS e uffici cantonali dello stato civile sono indicate nel capoverso 5: il SIS medesimo non ha la possibilità né giuridica né tecnica di compiere direttamente e autonomamente le iscrizioni nel registro ma a tal fine deve imperativamente ricorrere ai collaboratori delle autorità cantonali e comunali dello stato civile. Le nuove identità da iscrivere costituiscono dati personali particolarmente meritevoli di protezione classificati segreti secondo l’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni18 (RS 510.411), ragione per cui la cerchia delle persone che ne ottiene conoscenza deve essere ristretta nella misura del possibile. Occorre distinguere tra autorità federali (cpv. 3) e autorità cantonali (cpv. 4) poiché, diversamente da fedpol, il SIS non ha una visione d’insieme delle autorità cantonali ed eventualmente comunali;

cpv. 3: devono essere presentate al SIS le richieste concernenti le persone secondo il capoverso 1 lettere a–e che dipendono da autorità federali;

cpv. 4: devono essere presentate a fedpol le richieste concernenti le persone secondo il capoverso 1 lettere a–e che dipendono da autorità cantonali o comunali. Diversamente dal SIS, fedpol ha la possibilità di verificare l’autenticità di questi servizi e, se la verifica dà esito positivo, trasmette le richieste al SIS;

cpv. 5: Il SIS verifica le singole domande, poi contatta l’autorità cantonale di vigilanza sul servizio dello stato civile e le fornisce le istruzioni necessarie per il rilevamento dei dati personali in Infostar: registrazione (art. 24 segg. OSC), obblighi di notificazione (art. 34 segg. OSC), comunicazioni ufficiali (art. 40 segg. OSC) e divulgazione dei dati (art. 44 segg. OSC). Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b le spese per il rilevamento in Infostar e il rilascio dei documenti dello stato civile, sostenute dall’ufficio dello stato civile e dell’autorità cantonale di vigilanza sul servizio dello stato civile, sono addebitate al Servizio di protezione dei testimoni (art. 19 lett. e OPTes). Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c–e le spese sono addebitate all’autorità richiedente della Confederazione o del Cantone. Il SIS emana per ciascun caso concreto le istruzioni pertinenti per la fatturazione.

14RS 322.1

15RS 120

16RS 121

17RS 121.1

18 RS 510.411