Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine

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Art. 57 P-OSC (abrogato) Pubblicazione di fatti di stato civile

In caso di pubblicazione di fatti di stato civile su Internet, l’ufficiale dello stato civile ha un dovere particolare di informare gli interessati dei rischi di lesioni del diritto della personalità21. L’amministrazione elettronica (segnatamente la comunicazione elettronica all’ufficio di stato civile delle nascite e decessi da parte delle istituzioni mediche, senza contatti dell’ufficio dello stato civile con i congiunti), come pure la moltiplicazione di queste pubblicazioni su Internet (i giornali cartacei sono generalmente disponibili online) rende molto difficile rispettare le regole della protezione dei dati. Aumenta dunque il rischio che in occasione della pubblicazione di fatti dello stato civile siano create banche dati parallele, segnatamente a scopo commerciale.

Peraltro, dopo la soppressione della pubblicazione dei bandi di matrimonio il 1° gennaio 200022, non vi è più un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione di questi fatti ma vi sono diversi interessi privati che non giustificano il rischio di lesione del diritto della personalità.

Sebbene gli interessati possano rinunciare alla pubblicazione dei fatti di stato civile, si può dubitare che conoscano sempre questa possibilità o i relativi rischi.

Anche l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ritiene che la pubblicazione dei fatti di stato civile su Internet sia rischiosa ed è favorevole all’abrogazione dell’articolo 57 OSC23.

La variante che consiste nel limitare la pubblicazione alla stampa scritta è considerata praticamente irrealizzabile. L’articolo 57 OSC è quindi abrogato.

L’abrogazione non impedisce alla legislazione cantonale di permettere, d’intesa con l’incaricato cantonale della protezione dei dati, le pubblicazioni a partire dalle iscrizioni del registro del controllo degli abitanti. Rimane così possibile pubblicare, ad esempio, gli annunci mortuari.

Capitolo 10: Sorveglianza e competenza delle autorità federali (nuovo)

Art. 84 cpv. 1 e 3 P-OSC Autorità

cpv. 1: i compiti di alta vigilanza sono prevalentemente svolti dall'UFSC ed è quindi giustificato sostituire il DFGP con l’UFSC all’articolo 84 capoverso 1 OSC. L'articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 199724 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) permette in effetti al Consiglio federale di attribuire poteri decisionali alle unità amministrative. La soluzione prevista per l’UFSC si ispira a quanto già si fa per l’UFRF (art. 6 ORF);

cpv. 3: L'articolo 84 capoverso 3 P-OSC diviene una lista non esaustiva di compiti di alta sorveglianza attribuiti nel capoverso 1 P-OSC nonché di altri compiti (cfr. anche gli art. 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3; 86 cpv. 2 e 96 cpv. 2 P-OSC);

cpv. 5 (nuovo): secondo l'articolo 48a capoverso 1 LOGA25 il Consiglio federale può delegare a un ufficio la competenza di concludere trattati internazionali di portata minore.

Tali trattati in materia di stato civile sono conclusi nel quadro della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) di cui fa parte la Svizzera. Vi è rappresentata dalla Sezione

21Manuale dello stato civile, regole generali, pubblicazione di fatti di stato civile, 0.4.29.

22RU 1999 1118 segg.

2321°rapporto d’attività 2013/2014 dell’IFPDT, pagg. 27-28.

24 RS 172.010

25 RS 172.010