Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine
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Prefazione
Il progetto mira in primo luogo ad adeguare l’ordinanza sullo stato civile (OSC1) alla legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e alla relativa ordinanza (LPTes e OPTes); in secondo luogo esso vuole sopprimere la possibilità per i Cantoni di pubblicare i fatti di stato civile (nascite, morti, matrimoni e unioni domestiche registrate); in terzo luogo, intende adeguare le disposizioni dell’OSC in materia di vigilanza federale e in quarto luogo intende disciplinare nell’OSC e nell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC2) le conseguenze della rilevamento sistematico. A ciò si aggiungono modifiche puntuali dell’OSC e dell’OESC resesi necessarie dopo l’ultima revisione.
1. Protezione extraprocessuale dei testimoni
La legge federale del 23 dicembre 20113 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes) e l’ordinanza del 7 novembre 20124 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LPTes, il Servizio di protezione dei testimoni, integrato nell’Ufficio federale di polizia (fedpol), può esigere da servizi pubblici e da privati che creino o alterino atti o altri documenti inserendovi i dati da esso comunicati, per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere. In modo analogo, secondo l’articolo 19 capoverso 4 LPTes, può essere creata un’identità provvisoria per i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Tra i documenti necessari vi sono in particolare gli atti di stato civile. A tal fine, una persona deve dapprima essere rilevata nel registro dello stato civile (banca dati centrale elettronica Infostar).
Le condizioni per il rilevamento di un’identità supplementare nel registro dello stato civile e la collaborazione tra il servizio dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) competente per Infostar (Settore Infostar SIS) e fedpol devono essere disciplinati nell’OSC.
In concomitanza con l’elaborazione di questi nuovi processi di collaborazione fedpol-UFG per la protezione extraprocessuale dei testimoni, il Consiglio federale ha voluto prevedere procedure analoghe per le inchieste segrete nel quadro della procedura penale comune e militare e per le identità fittizie attribuite agli operatori della sicurezza interna e del servizio informazioni civile.
Almeno per ora il servizio dell’UFG competente per Infostar non otterrà risorse supplementari per svolgere questo nuovo compito (fase d’avvio). Se necessario, la situazione sarà riesaminata a tempo debito.
Articoli: art. 15 cpv. 1 e art. 15b P-OSC.
2. Soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile
La possibilità per i Cantoni di prevedere la pubblicazione dei fatti di stato civile (nascite, decessi, matrimoni e unioni domestiche registrate) è soppressa poiché non soddisfa più un interesse pubblico preponderante. Tale pubblicazione pone peraltro numerosi problemi legati allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e alle regole della protezione dei dati.
Articolo: art. 57 P-OSC.