Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine
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Art. 34 lett. b e bbis P-OSC Nascita
L’articolo 34 lettera b OSC non prevede una competenza a cascata delle persone tenute ad annunciare la nascita di un figlio al di fuori di un istituto medico. Infatti, per la madre, come per gli altri presenti, può essere difficile fare un tale annuncio nei tre giorni che seguono il parto (art. 35 cpv. 1 OSC). L’articolo 34 lettere b e bbisP-OSC privilegia l’annuncio effettuato dal corpo medico perché i medici, le levatrici e i loro ausiliari possono essere presenti a un parto che ha luogo al di fuori di un istituto medico e hanno pure il dovere di fare siffatto annuncio. La madre è quindi l’ultima persona tenuta ad annunciare la nascita.
Art. 35 cpv. 6 P-OSC Autorità competente, forma e termine per la notificazione
Benché si tratti di casi rari, alcuni parti avvengono senza alcuna assistenza medica (art. 34 lett. bbisP-OSC). Queste nascite sono generalmente annunciate tardivamente da un congiunto. Vi è il rischio che la nascita sia annunciata a nome di una donna diversa da quella che ha dato luce al figlio.
L’ufficio dello stato civile può allora chiedere una prova medica della gravidanza o del parto.
Art. 47 cpv. 2 lett. f P-OSC Forma della divulgazione
Per divulgare i dati dei registri considerati archivi secondo l’articolo 6a capoverso 3 P-OSC basta una semplice copia; non è necessario che sia dichiarata conforme. Il documento va rilasciato nella forma che avrebbe rivestito se il registro considerato archivio fosse stato trasmesso all’archivio cantonale (cfr. anche i commenti sugli art. 6a cpv. 3 e 98 cpv. 7 P-OSC).
Art. 49 cpv. 1 lett. a–b P-OSC All’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno
Gli uffici dello stato civile sono autorizzati a comunicare dati nella misura in cui una disposizione particolare glielo permetta (art. 44 cpv. 2 OSC). L’art. 49 cpv. 1 OSC deve essere precisato aggiungendovi la dichiarazione d’assenza e il suo annullamento (lett. a P-OSC), nonché tutte le modifiche della filiazione e del sesso (lett. b P-OSC).
Art. 52a P-OSC (nuovo) All’Ufficio federale di polizia
fedpol ha accesso a Infostar online mediante procedura di richiamo; ciò permette ai collaboratori competenti di consultarne automaticamente i dati senza chiedere l’autorizzazione all’UFSC o a un’altra autorità dello stato civile (art. 43a cpv. 4 n. 2 CC).
Su questa base è inoltre stato previsto che in caso di modifica dei dati di una persona, la banca dati Infostar informi automaticamente la banca dati RIPOL permettendone così l’aggiornamento (art. 15 della legge federale del 13 giugno 200819 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, LSIP; ordinanza del 15 ottobre 200820 sul sistema di ricerca informatizzato di polizia, ordinanza RIPOL). Come per l’accesso online, si tratta di garantire un perseguimento penale rapido ed efficace e di evitare i rischi di confusione.
Il fatto di fornire automaticamente questi dati va oltre la consultazione mediante procedura di richiamo e, per motivi di protezione dei dati, deve essere aggiunto alla lista dell’OSC dei dati divulgati d’ufficio, in modo analogo a quanto previsto agli articoli 49 cpv. 3 (controllo degli abitanti), 52 cpv. 2 (Ufficio federale di statistica) e 53 cpv. 2 OSC (Cassa centrale di compensazione AVS). Questa revisione non modifica le attuali soluzioni tecniche.
19 RS 361
20 RS 361.0