Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine
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svizzera, composta dal direttore e da un collaboratore scientifico dell’UFSC. Le convenzioni CIEC n. 33 sull’utilizzazione della piattaforma della Commissione internazionale dello stato civile e n. 34 sul rilascio di estratti e certificati plurilingui e criptati di atti di stato civile sono state firmate da uno dei membri della Sezione svizzera della CIEC. Si tratta di due trattati che si rivolgono innanzitutto alle autorità e regolano questioni amministrative o tecniche senza comportare spese importanti (art. 7a cpv. 2 LOGA).
Per accelerare e semplificare la conclusione di trattati di portata minore, per esempio, nel quadro della CIEC è giustificato delegare questa competenza all’UFG.
Art. 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3 (abrogato) P-OSC Ispezione e rapporto
cpv. 2 (frase introduttiva): il rapporto d’attività che le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile presentano una volta all’anno al DFGP è in effetti destinato all’UFSC. È quindi giustificato sostituire «DFGP» con «UFSC».
cpv. 3 (abrogato): secondo l’articolo 84 capoverso 3 lettera b OSC, a seconda dei bisogni l’UFSC compie di moto proprio ispezioni nei Cantoni. Il DFGP non chiede più all’UFSC di compiere tali ispezioni e l’articolo 85 capoverso 3 può quindi essere abrogato (cfr. anche art. 84 cpv. 1 e 3; art. 86 cpv. 2; 96 cpv. 2 P-OSC).
Art. 86 cpv. 2 P-OSC Intervento d’ufficio
La competenza del Consiglio federale di compiere interventi d’ufficio (art. 186 cpv. 4 Cost.26) era stata attribuita al DFGP e d’ora innanzi attribuita all’UFSC. La competenza federale di vigilanza sullo stato civile è così uniformata (cfr. anche gli art. 84 cpv. 1 e 3; art. 85 cpv. 2 [frase introduttiva] e 3 ; 96 cpv. 2 P-OSC).
Art. 90 cpv. 1 e 2 P-OSC Rimedi giuridici
Le modifiche permettono di unificare il termine di ricorso in Svizzera, portato a 30 giorni, come è il caso in materia di registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC27).
Art. 92a cpv. 1bis P-OSC Accesso ai registri dello stato civile cartacei e art. 92b cpv. 1bis P-OSC Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei
Fino al 2005, il DFGP ha conferito a rappresentanze della Svizzera all’estero, a titolo eccezionale, alcune competenze degli uffici dello stato civile (art. 44 cpv. 2 CC ; ex art. 5 OSC). Le rappresentanze che esercitavano ancora funzioni di stato civile (Londra, Il Cairo, Beirut, Amman, Bagdad, Damasco e Teheran/Islamabad) hanno dovuto chiudere i loro registri il 31 dicembre 2005 e trasmetterli all’UFSC28.
Questi registri sono stati trasmessi all’Archivio federale (AFS). L’UFSC rimane comunque competente per il rilascio di estratti di questi registri (art. 92b cpv. 1bis P-OSC) e questo fatto merita quindi di essere specificato nel P-OSC.
Art. 92c cpv. 1 e 1bis P-OSC Salvaguardia dei registri cartacei
cpv. 1: gli uffici dello stato civile devono aver terminato il loro lavoro di rilevamento prima di microfilmare i registri delle famiglie. In certi Cantoni, il rilevamento è durato più a lungo del previsto e quindi il termine attuale per la microfilmatura del registro delle famiglie deve esse-
26 Costituzione federale; RS 101.
27 Ordinanza sul registro di commercio; RS 221.411.
28 Circolare 05-12-01 del 20.12.2005 [abrogata] «Entrata in vigore della LUD; modifica dell’OSC e dell’OESC; soppressione delle funzioni di stato civile all’estero», pag. 2.