Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 11 pagine
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re rinviato. Il prolungamento del termine concesso dall’UFSC deve essere previsto nel P-OSC29.
cpv. 1bis: d’ora innanzi i Cantoni possono sostituire i microfilm con copie digitali, nella misura in cui il servizio cantonale competente, d’intesa con l’archivio cantonale, ne garantisce la leggibilità a lungo termine registrandoli tempestivamente su nuovi supporti in occasione dei cambiamenti di tecnologia. Possono peraltro concludere con l’Archivio federale (AFS) un mandato di prestazione per un archivio digitale a lungo termine, rimanendo proprietari dei registri cartacei informatizzati e rimanendo i soli ad avervi accesso30.
I Cantoni possono così realizzare risparmi in materia di salvaguardia dei dati, poiché digitalizzare i dati costa generalmente meno che microfilmarli. D’altronde, le copie digitalizzate sono più efficaci e hanno una resa maggiore.
Art. 93 cpv. 1 P-OSC Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile
Le persone che sono in vita e non sono ancora state rilevate retroattivamente in Infostar dovranno esserlo in modo sistematico conformemente alle direttive dell’UFSC, in particolare se i loro dati sono necessari a un ufficio dello stato civile o se viene ordinato un documento d’identità. Per rispettare il principio della parità di trattamento, il rilevamento retroattivo dovrà aver luogo quanto prima. Le lettere a–d dell’articolo 93 capoverso 1 OSC sono abrogate, il resto della disposizione è mantenuto (cfr. anche allegato 1, n. I.3.4 P-OESC).
Art. 96 cpv. 1 e 2 P-OSC Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecu-
tivo comunale
cpv. 1: concerne soltanto il testo italiano. Si è trattato di una svista nella traduzione di una precedente revisione dell’OSC.
cpv. 2: il DFGP è sostituito dall’UFSC, in linea con la prassi attuale (cfr. anche gli art. 84 cpv. 1 e 2; 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3; 86 cpv. 2 P-OSC).
Art. 98 cpv. 7 P-OSC Annotazioni a margine e radiazioni
I registri dello stato civile considerati archivi conformemente all’articolo 6a capoverso 3 OSC sono trattati come se fossero stati trasmessi agli archivi cantonali anche se sono ancora conservati negli uffici dello stato civile. Non devono quindi più essere modificati (vedi anche i commenti relativi agli art. 6a cpv. 3, 47 cpv. 2 lett. f P-OSC).
29 Direttiva UFSC n° 10.13.01.01 del 1° gennaio 2013 «Controllo finale della completezza del rilevamento retroattivo e microfilmatura definitiva del registro delle famiglie», n° 2.1.1, pag. 7.
30 «La Confederazione offre servizi di archiviazione digitale a terzi»; www.admin.ch ; -> Documentazione; -> Comunicati stampa; 14.05.2014.