Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 16 pagine

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Modifica della legge sui PF: esito della consultazione

Articolo 17 Rapporti di lavoro

TI considera corretto esplicitare il pari trattamento dei membri esterni del Consiglio dei PF mediante un mandato di diritto pubblico.

Per GE è essenziale che tutti i membri siano soggetti alle stesse regole.

Il Consiglio dei PF ritiene che questo adeguamento sia necessario e presume che verrà coinvolto a tempo debito quando si tratterà di definire i contenuti del rapporto di mandato.

Transfair approva l’adeguamento.

Articoli 20a e 20b

TI considera queste modifiche importanti e giustificate.

GE, Consiglio dei PF, UMS e FNS sono esplicitamente favorevoli alle nuove disposizioni.

CSSI propone di cancellare dalla lettera a dell’articolo 20b capoverso 1 l’espressione seguente: «a. …o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione» e dal capoverso 2 dell’articolo 20b l’espressione seguente: «… o sul sospetto di eventuali violazioni».

Per Swissfaculty è di fondamentale importanza stabilire chiare norme procedurali in caso di comportamenti scorretti secondo il protocollo scientifico. Ritiene inoltre che la formulazione «o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione» violi i diritti della personalità. Secondo Swissfaculty lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire secondo rigide direttive e solo dopo l’avvio di un regolare procedimento.

Per le Accademie le disposizioni dell’articolo 20 sono troppo dettagliate e descrivono casi particolari; propongono pertanto di cancellare del tutto l’articolo fintanto che la regolamentazione a livello di legge non si renderà necessaria in forza di prescrizioni non normative.

NGO propone due nuovi capoversi: «2 Essi garantiscono l’autonomia della scuola universitaria e degli istituti di ricerca e i principi della libertà e dell’unità dell’insegnamento e della ricerca. 3 I membri dei PF e degli istituti di ricerca rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse».

Articolo 24 Composizione, nomina e revoca

ZH e TI approvano la creazione di una base legale per eventuali revoche.

PS, USS, Consiglio dei PF, Actionuni e transfair appoggiano in linea di massima la modifica del capoverso 4 e chiedono un completamento: in caso di revoca del delegato dell’assemblea universitaria devono essere consultate entrambe le assemblee. Economiesuisse, Swissmem e transfair sono sostanzialmente d’accordo e chiedono di aggiungere quali motivi possono essere considerati gravi per la revoca.

Articoli 24b e 24c

TG si chiede se i criteri di selezione siano giusti dal momento che occorre inserire nella legge un articolo sull’obbligo di fedeltà dei membri del Consiglio dei PF (art. 24b). TI, PS, USS, Actionuni, NGO e transfair appoggiano esplicitamente l’articolo 24c.

Appoggiandosi sulla certezza del diritto, il Consiglio dei PF accoglie positivamente le nuove

disposizioni, ma propone una nuova formulazione per l’articolo 24c: «1 Prima di essere nominati, i membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse rilevanti per il loro ruolo nel Consiglio dei PF.

2 I membri del Consiglio dei PF comunicano a intervalli regolari eventuali cambiamenti delle loro

relazioni d’interesse al Consiglio dei PF, che li trasmette al dipartimento competente». Il Consiglio dei PF consiglia per la versione francese l’utilizzo del termine liens d’intérêts (tedesco:

«Interessenbindungen»).