Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 16 pagine
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Modifica della legge sui PF: esito della consultazione
Articoli 25, 33, 33a e 34
GE sostiene la nuova regolamentazione e TI trova interessanti le modifiche proposte. Secondo PPD le misure proposte sono eccessive, inoltre potrebbero determinare limitazioni e un’iperregolamentazione. Per l’UDC è importante salvaguardare l’indipendenza della ricerca e menzionare esplicitamente nella legge l’ampio margine di manovra citato nel progetto relativo al governo d’impresa. L’UDC vorrebbe che le esigenze specifiche del settore formativo e della ricerca venissero sufficientemente prese in considerazione nell’attuazione della riforma sul governo d’impresa. Per PS e USU è importante che non vengano compromesse né l’autonomia delle scuole universitarie né la libertà e l’indipendenza della ricerca e dell’insegnamento. USU respinge le proposte di modifica, perché a suo avviso non migliorano i diritti di partecipazione degli studenti. Secondo Swissmem non ci sono i presupposti adeguati per un cambiamento di sistema, per cui propone di cancellare le modifiche. Transfair è sostanzialmente favorevole alle misure perché consentono la gestione uniforme delle unità rese autonome della Confederazione.
Articolo 25: Economiesuisse e Swissmem non sono d’accordo con le modifiche.
Articolo 33: PS è d’accordo con la gestione mediante gli obiettivi strategici e con l’adeguamento dell’articolo 33. PS e USS sono esplicitamente favorevoli alla regolamentazione di cui al capoverso 2. PBD esprime delle riserve e si chiede se ciò non possa limitare l’autonomia delle scuole universitarie. Economiesuisse chiede di cancellare questo articolo, dal momento che una convenzione sulle prestazioni tra Parlamento e scuola universitaria è più intelligibile rispetto ad una gestione da parte del Consiglio federale. Economiesuisse teme il pericolo di una gestione politica delle attività operative della scuola universitaria. USS propone di completare il capoverso 4 in modo tale che per la modifica degli obiettivi strategici durante il periodo di validità si accordi al Consiglio dei PF il diritto di essere sentito. Il Consiglio dei PF è contrario alla nuova regolamentazione perché ritiene che questa modifica ridurrebbe la partecipazione del Parlamento nelle questioni riguardanti l’orientamento strategico del settore dei PF. Esso chiede una modifica del capoverso 1: «1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti consentiti dalla legge, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Il Consiglio dei PF gli sottopone a tal fine le proposte consolidate del settore dei PF». Le Accademie sono del parere che questa disposizione attribuisca al Parlamento maggiori diritti e potere decisionale sugli obiettivi strategici e un’evoluzione in questo senso è a loro avviso pericolosa per le scuole universitarie. Esse propongono le seguenti modifiche: «1 Il Consiglio dei PF definisce, entro i limiti consentiti dalla legge e coinvolgendo in ampia misura le istituzioni del settore dei PF, gli obiettivi strategici per il settore in questione. Il Consiglio dei PF presenta gli obiettivi al Consiglio federale per approvazione.» Capoverso 4: Le Accademie ritengono che gli obiettivi strategici debbano essere definiti dal Consiglio dei PF e propongono la seguente modifica: «4 Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio dei PF può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità». Secondo NGO il termine «mandato di prestazioni» deve essere mantenuto e propone dunque un nuovo capoverso 2: «2 Essi tengono conto degli interessi nazionali superiori della competitività, della gestione efficiente delle risorse e dello sviluppo sostenibile». Transfair vorrebbe che fosse garantito che le istituzioni del settore dei PF sottopongano per prima cosa al Consiglio dei PF le loro proposte per la definizione degli obiettivi strategici. Inoltre, secondo transfair, nel commento non è stato indicato che nella determinazione degli obiettivi strategici e dei mezzi finanziari occorre considerare la politica scientifica generale della Confederazione.
Articolo 33a: USAM appoggia espressamente il capoverso 1. A suo avviso il rafforzamento del Consiglio dei PF dovrebbe emergere anche a livello di composizione. USAM ritiene che si debbano considerare adeguatamente anche le esigenze delle PMI. Le Accademie propongono la modifica seguente: «1 Il Consiglio dei PF provvede all’attuazione degli obiettivi strategici.» Suggeriscono inoltre che il criterio della ripartizione dei mezzi federali non debba rispecchiare le richieste, bensì le effettive esigenze e avanzano quindi la seguente modifica: «3 Esso ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione. A tal fine si basa sulle esigenze dei PF e degli istituti di ricerca».
Articolo 34: Per PBD, UDC, PS, economiesuisse, USS e NGO resta auspicabile mantenere gli obblighi di informazione e controllo nei confronti del Parlamento, in particolare della CSEC. CSSI propone di modificare la rubrica «Rendiconto» con «Rendiconti annuali», di adeguare l’articolo 34 lettera a nel