Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 16 pagine
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Modifica della legge sui PF: esito della consultazione
Articolo 35 Preventivo e relazione sulla gestione
GE suggerisce di creare un fondo d’innovazione e di sviluppo separato dal fondo di riserva, in cui confluirebbe un’eventuale eccedenza di proventi. Il Consiglio dei PF teme che la formulazione del capoverso 3 possa limitare notevolmente il margine di manovra finanziario del settore dei PF. Il Consiglio dei PF vorrebbe preservare la possibilità di costituire delle riserve e chiede che il capoverso 3 venga formulato nel modo seguente: «3 Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico».
Articolo 35aquater Tesoreria
PLR propone di sostituire il verbo «amministra» perché non è adatto ai PF. Economiesuisse non vede alcun motivo di trasferire la competenza all’AFF e reputa importante che le scuole universitarie siano autonome nell’amministrazione diretta delle liquidità, pertanto chiede di cancellare questo capoverso. Il Consiglio dei PF ritiene che questa disposizione sia formulata in modo troppo vago, perché includerebbe l’amministrazione dei fondi che non provengono dai contributi federali. A suo avviso, l’amministrazione dei fondi di terzi deve restare di competenza delle istituzioni del settore dei PF e il Consiglio federale potrebbe stabilire i dettagli corrispondenti nella vigente ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF. Il Consiglio dei PF chiede dunque di formulare l’articolo nel modo seguente: «1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla tesoreria. 2 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantire la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. 3 L’AFF e il Consiglio dei PF concordano i dettagli in un contratto di diritto pubblico». Swissmem constata una differenza tra l’articolo e il rapporto esplicativo per quanto riguarda i mezzi di terzi. Ritiene inoltre che l’autonomia del settore dei PF implichi un’amministrazione indipendente dei mezzi di terzi, per cui propone la seguente modifica: «1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell’ambito della sua tesoreria centrale le liquidità del settore dei PF derivanti dal finanziamento di base della Confederazione».
Articoli 35abis e 36c–e
GE, PS, USS, Consiglio dei PF e FNS sono esplicitamente favorevoli alle nuove disposizioni.
PS accoglie positivamente le chiare disposizioni sull’integrità e sulla buona prassi scientifica.
Le Accademie ritengono che queste disposizioni siano già contemplate nella legge sulla ricerca umana e valgano anche per il settore dei PF, per cui la loro citazione nella legge sui PF non sarebbe necessaria. Le Accademie propongono inoltre di sostituire l’articolo 36 con il testo seguente fintanto che prescrizioni non normative non ne richiedano una regolamentazione a livello di legge: «Per la ricerca sull’essere umano e l’impiego dei dati personali si applicano nel settore dei PF le disposizioni della legge sulla ricerca umana».