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Consultazione 2015/79: Rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 94 pagine
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Rapporto sulla politica di sicurezza 2016 (progetto) Pagina 69 _____________________________________________________________________________________
La protezione della popolazione non è più primariamente concepita per far fronte a un conflitto armato. Tuttavia, anche se in misura ridotta rispetto al passato, i preparativi in vista di un eventuale conflitto armato continuano a essere predisposti, segnatamente nell’ambito della protezione civile. Ubicazioni di condotta protette, impianti d’apprestamento, impianti del servizio sanitario e rifugi per la popolazione costituiscono tuttora mezzi efficaci, ai quali si sono nel frattempo aggiunti sistemi d’allarme e di comunicazione protetti per l’informazione alle autorità e alla popolazione. In caso di conflitto armato o di altri eventi estremi, la protezione civile può inoltre essere potenziata a livello di personale, materiale, istruzione e comunicazione.
Risposta e gestione
In caso di attacco armato, l’esercito protegge settori, installazioni e assi stradali importanti, difende lo spazio aereo e, unitamente ad altri strumenti di politica di sicurezza, preserva da aggressioni il Paese, la sua popolazione e le sue infrastrutture critiche. Secondo la concezione tradizionale, la difesa consiste nel contrastare un attacco militare esterno (ossia un attacco sferrato con mezzi militari ordinari da forze armate organizzate di uno Stato). L’evoluzione del carattere dei conflitti e i recenti scontri armati in Europa inducono a ripensare la tradizionale concezione di attacco armato: se militari di forze armate straniere si trovano improvvisamente all’interno del Paese, la difesa alla frontiera è insufficiente; se organizzazioni attive all’interno del Paese ricevono un appoggio esterno sotto forma di personale e armi, diventa difficile una distinzione tra disordini interni e attacco esterno. I conflitti armati internazionali possono iniziare anche con il ricorso alla violenza all’interno di un Paese.
Considerata la vulnerabilità dello Stato, della società e dell’economia, la Svizzera, al pari di altri Stati altamente sviluppati, potrebbe subire una paralisi o addirittura un tracollo senza che un avversario debba sferrare dall’esterno un attacco militare nel senso tradizionale del termine. Un avversario potrebbe conseguire i suoi obiettivi limitandosi a pregiudicare le infrastrutture determinanti per il funzionamento della condotta statale, dei processi economici e della vita sociale. A tal fine potrebbe essere impiegata tutta una gamma di mezzi che spaziano da cyberattacchi alla propaganda sino ad atti di sabotaggio da parte di forze speciali o di altri attori disposti a ricorrere alla violenza. Simili operazioni potrebbero essere condotte parallelamente a una guerra dell’informazione comprendente anche segnali di minaccia quali spostamenti o concentrazioni di truppe.
Per decidere, nel mondo moderno, se l’esercito debba essere impiegato per la difesa o per l’appoggio sussidiario alle autorità civili non possono pertanto essere determinanti solamente l’origine dell’attacco e i mezzi impiegati, ma è necessario considerare anche l’intensità e l’estensione dell’attacco. Ciò significa che, in caso di minaccia sufficientemente intensa ed estesa, l’esercito può essere impiegato nel quadro del suo compito ordinario, la difesa, anche se all’origine dell’attacco non vi sono forze armate riconducibili a uno Stato. Per un simile impiego dell’esercito devono essere adempiuti tutti i criteri seguenti:
− l’integrità territoriale, l’intera popolazione o l’esercizio dei pubblici poteri sono
concretamente minacciati,
− la minaccia è duratura e non temporalmente puntuale,
− la minaccia è estesa a tutto il Paese e non soltanto a singole località o regioni, anche se il
livello di minaccia non deve essere identico in tutto il Paese,
− si tratta di una minaccia di intensità tale (analogamente all’attacco) da poter essere
combattuta soltanto con mezzi militari.
Pur non essendo misurabili con esattezza, tali criteri consentono di valutare nel complesso se sussiste un caso di difesa, vale a dire se l’esercito può essere impiegato in via ordinaria (nel quadro del suo compito di difesa) o soltanto in via sussidiaria (nel quadro del suo compito di