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Consultazione 2015/79: Rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 94 pagine
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Rapporto sulla politica di sicurezza 2016 (progetto) Pagina 70 _____________________________________________________________________________________
appoggio alle autorità civili). In ogni caso la decisione concreta incombe al Consiglio federale e al Parlamento.
Per comprendere correttamente la sopraesposta definizione del concetto di difesa, è necessario tener conto degli aspetti seguenti:
− non si tratta di una definizione completamente nuova, bensì di un aggiornamento del
concetto di difesa, in conformità con la dottrina giuridica prevalente. La definizione esposta in questa sede rispecchia la suddivisione delle competenze sancita dalla Costituzione negli ambiti della sicurezza interna ed esterna; la ripartizione dei compiti e delle responsabilità non subisce alcuna modifica.
− Attacchi di stampo terroristico o cyberattacchi potrebbero essere categorizzati come «attacco
armato» unicamente se si tratta di attacchi della massima entità. A ciò si aggiunge che non tutte le minacce sono tali da costituire un caso di difesa: lo spionaggio, la criminalità, l’estremismo violento, le perturbazioni dell’approvvigionamento, le catastrofi e le situazioni d’emergenza rientrano nella categoria di minacce e pericoli che, dal punto di vista attuale, non possono costituire un caso di attacco armato.
− Con la suddetta definizione del concetto di difesa, il Consiglio federale e le Camere federali
dispongono dell’opzione, non soggetta ad alcuna costrizione, di impiegare l’esercito in via ordinaria anziché in via sussidiaria se il genere, l’entità e la durata della minaccia lo richiedono. All’impiego ordinario (per scopi di difesa e non soltanto per appoggiare le autorità civili) si applicano le normative giuridiche in vigore per il servizio di difesa nazionale (servizio attivo).
− L’esercito è uno strumento appropriato nei casi in cui la protezione di installazioni e di
settori richiede il ricorso a elevati effettivi di personale e, eventualmente, anche il ricorso alla violenza fisica. La definizione dell’entità, dell’organizzazione, dell’equipaggiamento e del finanziamento dell’esercito ha luogo in considerazione del fatto che l’esercito deve adempiere tale compito, a prescindere dalle modalità (impiego sussidiario o ordinario).
− L’alternativa tra impiego dell’esercito in via sussidiaria e impiego dell’esercito in via
ordinaria interessa soprattutto la sfera politica e giuridica. L’unica incidenza a livello di forze armate è che nel quadro di un impiego ordinario l’esercito deve essere in grado di organizzare autonomamente compiti di protezione di ampia portata, ciò che non è il caso per gli impieghi sussidiari, nel cui ambito è chiamato soltanto a mettere a disposizione personale e materiale, ma non a dirigere l’impiego.
− Nel presente contesto, la sopraesposta definizione del concetto di difesa e di attacco armato
concerne unicamente un concetto di carattere costituzionale così come è impiegato nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera e, di conseguenza, la designazione all’interno dello Stato della competenza per i casi in cui la sicurezza interna ed esterna della Svizzera è gravemente minacciata. Sono fatte salve le definizioni vigenti a livello di diritto internazionale dei concetti di «caso di difesa» ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite e di «attacco armato».
L’esercito concretizza il suo compito di difesa per principio a livello difensivo e entro i confini nazionali. Considerata la sempre più elevata densità degli insediamenti e la crescente urbanizzazione, è molto probabile che eventuali combattimenti debbano essere svolti alla periferia delle zone urbane e dei loro agglomerati, cioè in zone edificate. Tra le caratteristiche degli impieghi militari in zone edificate figurano: linee di demarcazione spesso confuse tra le parti in conflitto, in particolare per quanto concerne la presenza simultanea, in un’area ristretta, di forze militari, popolazione civile e, eventualmente, attori irregolari; impegnative attività di esplorazione e di acquisizione di informazioni; brevi tempi di reazione; spazi di manovra limitati; condizioni di visibilità ridotta e brevi distanze di combattimento. Le azioni dell’esercito al suolo sarebbero svolte da formazioni di combattimento miste costituite, a seconda