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Consultazione 2015/79: Rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 94 pagine
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Rapporto sulla politica di sicurezza 2016 (progetto) Pagina 80 _____________________________________________________________________________________
Da quanto esposto sopra risulta che in generale gli adeguamenti e le riforme necessari sono stati individuati e sono già in fase di concretizzazione o perlomeno avviati oppure oggetto di riflessioni programmatiche prossime alla conclusione. Che taluni degli adeguamenti menzionati siano fondati sul Rapporto del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la politica di sicurezza della Svizzera del 2010 non è problematico poiché i relativi progetti sono stati nel frattempo costantemente adeguati all’evoluzione delle condizioni quadro, anche per quanto concerne le condizioni quadro di carattere politico.
5 Condotta in materia di politica di sicurezza e Rete integrata Svizzera per la sicurezza
Il Consiglio federale e i Governi cantonali sono responsabili, nelle rispettive sfere di competenza, della condotta politica e della gestione delle crisi.
5.1 Confederazione
Aspetti generali della condotta a livello federale
Il Consiglio federale, in quanto massima autorità direttiva ed esecutiva della Svizzera, è responsabile della condotta politica nelle questioni di portata nazionale e internazionale. I dipartimenti assumono la responsabilità gerarchica, mentre i rispettivi capi assumono anche la responsabilità politica. In casi urgenti il presidente della Confederazione, mediante decisioni presidenziali, può ordinare misure cautelari. Simili decisioni hanno sempre carattere provvisorio e devono essere sostituite al più presto da decisioni ordinarie del Consiglio federale o del Parlamento. La comunicazione a livello di Governo federale è assicurata dal portavoce del Consiglio federale, che per il tramite della Conferenza dei servizi d’informazione coordina anche la comunicazione dei dipartimenti.
Condotta in materia di politica di sicurezza a livello federale
La condotta in materia di politica di sicurezza a livello di Confederazione spetta, come nel caso di altri ambiti politici, al Consiglio federale. La condotta dei singoli strumenti della politica di sicurezza incombe invece ai capi dei dipartimenti competenti per tali strumenti:
DFAE: politica estera;
DDPS: esercito, servizio informazioni, protezione della popolazione;
DFGP: polizia;
DEFR: politica economica, servizio civile;
DFF: amministrazione delle dogane.
La Delegazione Sicurezza del Consiglio federale si compone dei capi del DDPS (presidente), del DFAE e del DFGP. Valuta la situazione rilevante dal punto di vista della sicurezza e coordina gli affari interdipartimentali concernenti la politica di sicurezza, preparandoli anche, all’occorrenza, in vista delle decisioni del Consiglio federale.
L’Organo direttivo in materia di sicurezza e lo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza sono stati sciolti ed è stato istituito un Comitato ristretto Sicurezza formato dal segretario di Stato del DFAE, dal direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione e dalla direttrice dell’Ufficio federale di polizia. Il Comitato ristretto Sicurezza osserva e valuta costantemente la situazione e provvede all’individuazione tempestiva di sfide nel campo della politica di sicurezza. Inoltre, sulla base dell’analisi della situazione in materia di politica di sicurezza e d’intesa con i servizi specializzati responsabili,