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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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Art. 88a cpv. 1
1Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L’esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.
Art. 91 cpv. 5
5Le patenti per il Reno valide e di origine svizzera, di cui al § 6.04 del regolamento del 2 giugno 20106 concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, secondo la presente ordinanza sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C come segue:
a. la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva e la patente dell’Amministrazione sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
b. la grande patente è riconosciuta come licenza di condurre della categoria C.
Art. 91b Riconoscimento di altri brevetti radar
1Su richiesta del titolare di un brevetto radar ufficiale estero, secondo la presente ordinanza l’autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale svizzero, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un’organizzazione o un’amministrazione riconosciute e che la formazione, l’esame e l’organizzazione adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT, di cui all’articolo 88a capoverso 2.
2I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione, sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.
Art. 96 cpv. 1 lett. b e cpv. 1bis
1La licenza di navigazione è rilasciata se:
b. è stata fornita l’attestazione dell’assicurazione di cui agli articoli 153 e 155;
1bisPer le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 148j, unitamente all’attestato sulle conclusioni dell’ispezione ufficiale, di cui all’articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.
6 Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Temi > Navigazione > Accordi internazionali