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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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c. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31;
d. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31, dai battelli a vela;
e. tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31, dai battelli a remi;
f. le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti.
Art. 46 cpv. 1
1Sempreché non goda di precedenza ai sensi dell’articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.
Art. 48 cpv. 1
1I natanti che devono allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli con precedenza, di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31 capoverso 1, e una distanza di almeno 200 m se essi incrociano da poppavia le imbarcazioni dei pescatori professionisti.
Art. 52 cpv. 1, 3 e 4
1I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».
3I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoi segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».
4Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall’obbligo di osservare le disposizioni di cui al capoverso 2 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempreché la circolazione lo consenta.
Art. 53 cpv. 2 lett. a
2Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a. ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;