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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine

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Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva

1Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:

Art. 79 cpv. 1bis

1bisLe licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell’articolo 45 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 82 cpv. 2 lett. a

2Il candidato all’ottenimento di una licenza di condurre deve:

a. essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere una vista sufficiente secondo i requisiti per il gruppo 3 di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19765 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli nonché avere un udito sufficiente, e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;

Art. 84 cpv. 3

3Quando il titolare di una licenza di condurre, rilasciata da un’autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve notificarlo entro 14 giorni al Cantone che ha rilasciato la licenza o al Cantone in cui è domiciliato.

Art. 86 cpv. 2

2Su domanda fondata e con il consenso dell’autorità cantonale competente secondo l’articolo 84 capoverso 2, l’esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

Art. 87 cpv. 2

2Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non sostiene l’esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell’esame teorico.

Art. 88 cpv. 1 e 3

1L’esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.

3Abrogato.

5 RS 741.51