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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine

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Art. 100 cpv. 2

2Per le imbarcazioni sportive, nell’ispezione ufficiale secondo il programma di cui all’allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1 lettere b e c, 108 e 109 sono rispettate.

Art. 101 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. c, cpv. 1bis, cpv. 3 primo periodo e cpv. 4

1I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:

c. tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti, ad eccezione dei battelli per passeggeri.

1bisLa frequenza delle ispezioni dei battelli per passeggeri è disciplinata dalle disposizioni esecutive del DATEC relative all’articolo 50 dell’ordinanza del 14 marzo 19947 sulla costruzione dei battelli.

3La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti immatricolati, tranne che sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all’allegato 17.

4La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.

Art. 107a cpv. 1 e 3

1Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1-4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15.

3L’articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte di cui all’articolo 25 capoverso 1 o dell’articolo 25 capoverso 2 lettera d.

Art. 109 Rumore in esercizio

1Per ridurre il rumore in esercizio eccessivo a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.

2Il livello massimo di pressione acustica di natanti e di imbarcazioni sportive in cui la potenza nominale del singolo motore supera 40 kW non deve essere superiore a 72 dB(A). La misurazione avviene conformemente all’allegato 10.

3Il livello massimo di pressione acustica di imbarcazioni sportive in cui la potenza nominale del singolo motore è uguale o inferiore a 40 kW, non deve essere superare i seguenti valori:

7 RS 747.201.7