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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge sull’asilo del 26 giugno 19988
Art. 63 cpv. 1bise 2
1bisLa SEM revoca la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d’origine o di provenienza. La revoca non è pronunciata se il rifugiato rende verosimile che:
a. il viaggio nel proprio Stato d’origine o di provenienza è avvenuto su pressione esterna;
b. non aveva l’intenzione di ridomandare la protezione del suo Stato d’origine o di provenienza; o
c. lo Stato d’origine o di provenienza non gli ha concesso una protezione effettiva.
2La SEM revoca l’asilo al rifugiato che:
a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
b. ha violato un divieto di viaggio di cui all’articolo 59a capoverso 1 secondo periodo LStr.
Titolo prima dell’art. 102f
Sezione 3: Videosorveglianza
Art. 102f
1Per proteggere i beni e le persone, in particolare i richiedenti l’asilo, i collaboratori della SEM e gli addetti all’assistenza e alla sicurezza, la SEM può installare apparecchi o impianti di videosorveglianza ed effettuare registrazioni audiovisive all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce per le procedure d’asilo.
2Le registrazioni audiovisive sono conservate quattro mesi, dopodiché sono automaticamente distrutte, purché non siano necessarie per un procedimento penale o un’inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.
3Le registrazioni possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.