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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine

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4In caso d’inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono visionare le registrazioni.

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli: definisce in particolare gli edifici e le loro parti che possono essere videosorvegliate e disciplina la conservazione delle registrazioni, la loro protezione dagli abusi e la loro trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

2. Legge federale del 20 giugno 20039 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 4 cpv. 1 lett. e

e. registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell’asilo.

Art. 7b Trattamento dei dati biometrici nei settori dell’asilo e degli stranieri e

accesso agli stessi

1Per identificare le persone e rilasciare i documenti nei settori dell’asilo e del ritorno, le autorità e i servizi seguenti possono trattare impronte digitali e immagini del viso nel sistema d’informazione:

a. la SEM;

b. i terzi incaricati dalla SEM, in virtù dell’articolo 98b capoverso 1bis LAsi10, di rilevare le impronte digitali e le immagini del viso nei centri di registrazione e procedura;

c. le autorità cantonali competenti in materia di stranieri.

2Per identificare le persone, le autorità e i servizi seguenti possono accedere alle impronte digitali e alle immagini del viso del sistema d’informazione:

a. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e procedura, dell’aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;

b. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia ai fini del controllo delle persone.

Art. 8a Trasmissione di dati al sistema d’informazione a sostegno del ritorno

I seguenti dati possono essere trasmessi automaticamente nel sistema previsto a sostegno dell’esecuzione dell’allontanamento e del ritorno di cui all’articolo 109f LStr11:

a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l’indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;

9 RS 142.51

10 RS 142.31

11 RS 142.20