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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine
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Art. 99 Procedura d’approvazione
1Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione della SEM.
2La SEM può rifiutare l’approvazione di una decisione dell’ufficio cantonale o dell’autorità cantonale di ricorso o limitarne la portata.
Titolo prima dell’art. 101
Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati
Sezione 1: In generale
Titolo prima dell’art. 103
Sezione 2: Dati dei passeggeri, controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
Art. 104 cpv. 1-1ter
1Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta delle autorità di controllo alla frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.
1bisLa SEM può estendere l’obbligo di comunicazione ad altri voli, su richiesta:
a. di fedpol: per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
b. del SIC: per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché per il trasferimento illegale di tecnologia (proliferazione);
1terI dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.
Art. 104a cpv. 1, 1bise 3bis
1La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:
a. migliorare i controlli al confine;
b. lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché per il trasferimento illegale di tecnologia (proliferazione).