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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine

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Art. 109f Principi

1La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti legati all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione e della partenza volontaria, compresi l’aiuto e la consulenza per il ritorno.

2Il sistema d’informazione serve a:

a. trattare dati personali di cittadini stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, del ritorno volontario o dell’aiuto e della consulenza per il ritorno, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati;

b. gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento o dell’espulsione e i compiti nel settore del ritorno, compresi l’aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le relative prestazioni finanziarie;

c. allestire statistiche.

Art. 109g Contenuto

1Il sistema d’informazione contiene dati sugli stranieri:

a. il cui allontanamento o la cui espulsione deve essere eseguita;

b. che lasciano volontariamente la Svizzera;

c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.

2Il sistema contiene le seguenti categorie di dati:

a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l’indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;

b. i dati biometrici;

c. il fascicolo in forma elettronica di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;

d. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione dell’aiuto al ritorno;

e. i dati relativi alle misure tese ad ottenere i documenti di viaggio;

f. i dati necessari per la gestione e il controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;

g. i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;

h. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;

i. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;

5 RS 235.1

6 RS 142.51