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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine
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Art. 109f Principi
1La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti legati all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione e della partenza volontaria, compresi l’aiuto e la consulenza per il ritorno.
2Il sistema d’informazione serve a:
a. trattare dati personali di cittadini stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, del ritorno volontario o dell’aiuto e della consulenza per il ritorno, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati;
b. gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento o dell’espulsione e i compiti nel settore del ritorno, compresi l’aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le relative prestazioni finanziarie;
c. allestire statistiche.
Art. 109g Contenuto
1Il sistema d’informazione contiene dati sugli stranieri:
a. il cui allontanamento o la cui espulsione deve essere eseguita;
b. che lasciano volontariamente la Svizzera;
c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.
2Il sistema contiene le seguenti categorie di dati:
a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l’indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
b. i dati biometrici;
c. il fascicolo in forma elettronica di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
d. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione dell’aiuto al ritorno;
e. i dati relativi alle misure tese ad ottenere i documenti di viaggio;
f. i dati necessari per la gestione e il controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
g. i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;
h. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
i. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;