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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine

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j. le informazioni rilevanti nel quadro dell’analisi dei rischi legati alla persona oggetto dell’allontanamento o dell’espulsione, i dati del volo e le misure coercitive che possono essere o sono state ordinate durante il volo;

k. i dati delle persone incaricate della scorta medica, sociale o di polizia;

l. i dati necessari per il conteggio delle spese e i pagamenti nel quadro del ritorno.

3I dati di cui al capoverso 2 lettere a-c e i sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se vengono modificati nel sistema d’informazione, i dati vengono automaticamente aggiornati nel SIMIC.

4La SEM informa le persone i cui dati sono registrati nel sistema sullo scopo del trattamento, le categorie di dati e i destinatari dei dati.

Art. 109h Trattamento dei dati

Le persone e i servizi seguenti hanno accesso al sistema d’informazione:

a. i collaboratori della SEM, per l’adempimento dei compiti a sostegno dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione e nei settori dell’aiuto al ritorno e del conteggio dei costi;

b. le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione, per l’adempimento dei compiti dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’aiuto al ritorno;

c. le autorità cantonali di polizia, per i compiti legati all’accompagnamento delle persone da allontanare o espellere;

d. il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze;

e. i terzi incaricati ai sensi dell’articolo 109i.

Art. 109i Terzi incaricati

1La SEM e le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento o del ritorno possono autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione per:

a. i compiti legati all’aiuto e alla consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 LAsi7;

b. i compiti legati ai preparativi della partenza all’aeroporto secondo l’articolo 71;

c. accertare l’idoneità al trasporto e determinare la scorta medica secondo l’articolo 71.

2La SEM garantisce che i terzi incaricati rispettino le disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza informatica.

7 RS 142.31