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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine

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1bisIl sistema API contiene i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

3Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4

3bisSe una persona è sospettata di preparare o commettere attività illecite secondo l’articolo 104 capoverso 1bislettera a, fedpol può consultare mediante procedura di richiamo i dati menzionati all’articolo 104 capoverso 3.

104b Trasmissione automatica di dati del sistema API

1I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

2I dati possono essere utilizzati per adempiere i compiti di cui all’articolo 104 capoverso 1 lettere b e c.

Titolo prima dell’art. 105

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Titolo prima dell’art. 109a

Capitolo 14: Sistemi d’informazione

Sezione 1: Sistema centrale d’informazione visti e sistema nazionale visti

Art. 109a cpv. 2 lett. d

2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Art. 109c lett. e

La SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

Titolo prima dell’art. 109f

Sezione 2: Sistema d’informazione a sostegno del ritorno