Progetto

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

c. le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoversi 2 e 3.

Art. 64d cpv. 3

3In particolare i seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

a. lo straniero non osserva l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90;

b. il suo comportamento permette di supporre che egli si opponga agli ordini delle autorità;

c. lo straniero entra nel territorio svizzero nonostante un divieto d’entrata.

Art. 65 cpv. 2 e 2bis

2L’autorità competente per il controllo di confine rende entro 48 ore una decisione motivata a nome della SEM mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen3. Contro tale decisione può essere fatta opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notifica. L’opposizione non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull’opposizione entro 48 ore.

2bisContro la decisione della SEM sull’opposizione può essere interposto ricorso entro 48 ore dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro 72 ore.

Art. 80a cpv. 1 lett. a

1La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:

a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone di ubicazione del centro della Confederazione o al Cantone designato come competente per l’esecuzione dell’allontanamento conformemente all’articolo 46 capoverso 1bisterzo periodo LAsi4;

Art. 81 cpv. 2

2La carcerazione è eseguita in strutture destinate esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa. Se ciò è impossibile per motivi di capienza, gli stranieri incarcerati devono essere alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

Art. 97 cpv. 3 lett. f

3Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

f. le misure di protezione dei minori e degli adulti.

3Cfr. la nota all’art. 7 cpv. 3.

4 RS 142.31