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Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 12 pagine
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3Il Consiglio federale determina i dati che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.
Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione
1La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.
2Il Consiglio federale disciplina:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema;
b. l’elenco dei dati personali da trattare;
c. i diritti d’accesso;
d. le misure di protezione tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento illecito dei dati;
e. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.
Titolo prima dell’art. 110
Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione
Titolo prima dell’art. 111
Sezione 4: Sistema d’informazione per documenti di viaggio
Art. 111 cpv. 5 lett. f
5La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:
m. l’ufficio SIRENE, per la verifica dei documenti e l’identificazione delle persone.
Titolo prima dell’art. 111a
Capitolo 14b: Protezione dei dati nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen
Titolo prima dell’art. 111i
Capitolo 14c: Eurodac
Art. 115 cpv. 4
4Se è prevista o pendente una procedura di allontanamento, si può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione di uno straniero entrato in Svizzera o uscito dalla Svizzera illegalmente o che vi soggiorna illegalmente.