Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
1.2.8paquet législatif LEtr [ID: 240451] Delega, agli organi cantonali o federali di controllo alla frontiera, della compe-
tenza di rendere una decisione in caso di rifiuto d’entrata o di allontanamento alle frontiere esterne di Schengen (art. 65 cpv. 2 e 2bis AP-LStr)
Il codice frontiere Schengen disciplina il controllo alle frontiere esterne di Schengen e il la libertà di viaggio nello spazio Schengen. La Svizzera ha ripreso tale codice in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen. L’articolo 7 capoverso 1 LStr prevede pertanto che l’entrata in e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen. Secondo il codice frontiere Schengen, il rifiuto d’entrata alle frontiere esterne di Schengen può essere pronunciato solo mediante decisione motivata. I motivi sono indicati in modo preciso su un modulo standard. La decisione è emanata da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale (art. 13 par. 2 codice frontiere Schengen).
La Svizzera ha frontiere esterne di Schengen negli aeroporti con voli per e da un territorio al di fuori dello spazio Schengen30. La Svizzera ha attuato le prescrizioni del codice frontiere Schengen per il rifiuto d’entrata e l’allontanamento alle sue frontiere esterne, ossia agli aeroporti, nell’articolo 65 LStr31. Secondo il capoverso 2 di tale articolo, la SEM emana entro 48 ore, mediante un modulo, una decisione motivata e impugnabile. Può abilitare gli organi di controllo alle frontiere a emanare e notificare il rifiuto d’entrata (art. 23 cpv. 3 dell’ordinanza del 22 ottobre 200832 concernente l’entrata e il rilascio del visto; OEV). La decisione è impugnabile entro 48 ore dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.
La ripartizione delle competenza nelle procedure di rifiuto d’entrata e d’allontanamento – la SEM pronuncia la decisione, mentre le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono emanare e notificare la decisione – è dovuta al fatto che prima dell’entrata in vigore del codice frontiere Schengen l’allontanamento poteva essere deciso senza requisiti formali. Il rifiuto d’entrata e l’allontanamento erano perciò pronunciati direttamente dagli organi di controllo alle frontiere. Una decisione formale era necessaria soltanto su richiesta esplicita dell’interessato.
Per le autorità coinvolte, la procedura da seguire alle frontiere esterne per ordinare un rifiuto d’entrata o un allontanamento secondo il codice frontiere Schengen va agevolata p (art. 65 cpv. 2 AP-LStr). Poiché nella prassi la procedura di allontanamento agli aeroporti è eseguita nella maggior parte dei casi dagli organi di controllo alle frontiere, è opportuno conferire a questi ultimi anche la competenza di ordinare un divieto d’entrata o un allontanamento. In questo modo non è più necessario consultare la SEM prima di una tale decisione. La procedura ne risulta pertanto semplificata e accelerata. Contro la decisione degli organi di controllo alle frontiere può essere fatta opposizione presso la SEM. Resta possibile il successivo ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 65 cpv. 2bisAP-LStr).
Un disciplinamento analogo è previsto in caso di rifiuto del visto. In tal caso la competenza di emanare la decisione compete alla rappresentanze all’estero (art. 6 cpv. 2 LStr).
1.2.9 Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (art. 80a cpv. 1 lett. a nonché cpv. 2 e 3 AP-LStr)
Le disposizioni sulla carcerazione nell’ambito della procedura Dublino risultanti dal regolamento Dublino III33 (art. 76a e 80a LStr) sono entrate in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2015.
30Tre aeroporti internazionali: Basilea, Ginevra, Zurigo; cinque campi d’atterraggio di voli di linea o voli regolari per e da Stati
terzi: Berna, Lugano, Samedan, Sion, San Gallo; quattro campi d’atterraggio con traffico esiguo o sporadico per e da Stati terzi: Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Locarno; cfr. l’elenco dei valichi di frontiera della SEM, Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, Divisione Entrata.
31In vigore dal 12 dicembre 2008.
32 RS 142.204
33 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento e del Consiglio del 26 giu. 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.