Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

del lavoro distaccato di lunga durato è rimesso in discussione. Infatti, le persone distaccate inpaquet législatif LEtr [ID: 240451]

Svizzera per un lungo periodo trasferiscono spesso il centro dei loro interessi in Svizzera, accogliendovi i membri della propria famiglia, e non sono pertanto più domiciliate nel Paese di provenienza. Non essendo in tali circostanze più possibile parlare di spese a carico del datore di lavoro legate al lavoro distaccato, è necessario prevedere una limitazione temporale, d’altronde chiesta da parecchio tempo dall’economia. Per definizione, uno straniero fa parte della popolazione residente permanente se soggiorna in Svizzera per più di 12 mesi. Di conseguenza, nell’ordinanza d’esecuzione la limitazione potrebbe essere fissata a 12 mesi, ma la questione dovrà essere discussa con gli esperti e le autorità cantonali in occasione dell’elaborazione dell’ordinanza.

Occorrerà tenere conto che dal campo d’applicazione dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale con salari minimi può in determinate circostanze risultare un obbligo illimitato di rimborsare le spese, ad esempio nel caso di progetti edili di durata molto lunga (p. es. costruzione di una galleria). Andrà tenuto conto anche dei casi in cui i lavoratori distaccati manifestamente non trasferiscono in Svizzera il centro dei propri interessi e quindi si può continuare a parlare di spese legate al lavoro distaccato. Occorrerà pertanto trovare una soluzione flessibile che consenta di porre un termine all’obbligo di rimborsare le spese e tenga nel contempo conto dei diversi tipi di lavori distaccati, permettendo eccezioni in casi particolari.

La menzione esplicita, nell’articolo 2a AP-LDist, dell’obbligo di rimborsare le spese non rende necessario adeguare le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 LDist. Il controllo del rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime secondo l’articolo 2 LDist si svolge in base a un esame globale, computando tutte le parti del salario da rispettare secondo l’art. 1 ODist e confrontando la differenza tra il salario computabile effettivamente pagato e quello minimo secondo il contratto collettivo di lavoro o il contratto normale di lavoro. Le spese non rimborsate sono detratte dal salario computabile. Se da tale confronto il salario computabile risulta inferiore, nei settori in cui è previsto un salario minimo si è in presenza di una violazione punita con una sanzione amministrativa secondo l’articolo 9 LDist. Questa procedura di confronto del salario in base alla direttiva della SECO sul confronto internazionale dei salari rimarrà invariata anche in futuro. Ciò vale sia per i settori con salari minimi sia per quelli con i salari usuali nella località e nel settore.

1.2.6 Misure per migliorare l’applicabilità del divieto, per i rifugiati riconosciuti, di re-

carsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza

Anche con il diritto vigente i rifugiati riconosciuti non possono recarsi nel loro Stato di origine o di provenienza (art. 12 cpv. 3 dell’ordinanza del 14 novembre 201226 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri; ODV). Se lo fanno lo stesso, domandando volontariamente la protezione del loro Stato d’origine o di provenienza di cui sono cittadini, viene loro revocata la qualità di rifugiato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), l’assoggettamento volontario alla protezione è dato nel caso in cui un rifugiato si è recato volontariamente nel suo Stato d’origine o di provenienza con l’intenzione di chiedere la protezione di tale Stato e quest’ultima gli è effettivamente stata concessa27.

Il presente avamprogetto prevede ora ulteriori misure nella LStr e nella LAsi per imporre con maggior vigore il suddetto divieto di viaggio.

È previsto di sancire esplicitamente nella LStr (art. 59a cpv. 1 primo periodo AP-LStr) la regola vigente secondo cui di norma i rifugiati riconosciuti non possono recarsi nel proprio Paese d’origine o di provenienza. Inoltre, secondo l’articolo 59 capoverso 1 secondo periodo AP-LStr, se vi è fondato sospetto che tale divieto non sia rispettato, la SEM può pronunciare anche un

26 RS 143.5

27 Cfr. TAF 2010/17, consid. 5