Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
per il sostegno del ritorno) in cui figurano i nuovi articoli 109paquet législatif LEtr [ID: 240451] f-109j sul nuovo sistema d’informazione.
1.2.11 Estensione dell’accesso al sistema centrale d’informazione visti e al sistema nazionale visti (art. 109a cpv. 2 lett. d e 109c lett. e AP-LStr)
Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene numerose informazioni sui visti rilasciati o rifiutati dagli Stati membri di Schengen, in particolare i dati biometrici dei richiedenti dei visti (impronte digitali di tutte le dita e immagine del viso). Gli Stati Schengen hanno introdotto il sistema in ottobre 2011 in Africa del nord. Le rappresentanze della Svizzera e degli Stati Schengen sono state collegate progressivamente al sistema regione per regione. L’intero processo è stato portato a termine il 20 novembre 2015. Il sistema nazionale visti (ORBIS), operativo dal 20 gennaio 2014, contiene i dati rilevanti dei visti rilasciati dalla Svizzera, ad eccezione dei dati biometrici.
Le autorità competenti per il rilascio dei visti, ma anche quelle responsabili del controllo della legalità del soggiorno degli stranieri, hanno accesso a entrambi i sistemi. Si tratta soprattutto delle polizie cantonali incaricate del controllo delle persone. Per permettere alle grandi città di consultare i sistemi senza passare attraverso le autorità cantonali, occorre estendere l’accesso alle autorità di polizia comunali. L’accesso sarà concesso su domanda motivata dei Comuni alla SEM, se i Comuni procedono al suddetto controllo delle persone e se il numero dei controlli giustifica l’accesso. Ciò permetterà alle autorità interessate di guadagnare tempo e consentirà di ridurre la durata delle verifiche in particolare nel C-VIS, il che è anche a vantaggio degli stranieri privi di documenti d’identità. L’estensione dell’accesso è d’altronde conforme agli articoli 7 e 19 del regolamento (UE) n. 767/200835.
1.2.12 Accesso di fedpol al sistema ISR (art. 111 cpv. 5 lett. f LStr)
Un nuovo accesso al sistema d’informazione per documenti di viaggio per stranieri va concesso all’Ufficio SIRENE Svizzera di fedpol, per i suoi compiti connessi al sistema d’informazione Schengen (SIS).
L’Ufficio SIRENE Svizzera è il servizio di contatto della Svizzera per tutti gli Stati membri di Schengen. È responsabile, tra le altre cose, del trattamento dei riscontri (hit) di documenti d’identità segnalati nel SIS come rubati o smarriti. Rientrano in tale categoria anche i documenti di viaggio rilasciati dalla Svizzera in base ai dati registrati nel sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR). Se un documento di viaggio svizzero, segnalato nel SIS II come rubato o smarrito, viene controllato o ritrovato in un altro Stato membro di Schengen, quest’ultimo trasmette immediatamente una domanda all’Ufficio SIRENE. Per poter confermare l’esattezza delle informazioni relative al documento e alla segnalazione e trattare le domande anche il fine settimana e durante la notte, l’Ufficio SIRENE deve poter accedere all’ISR. Nello spazio Schengen vengono inoltre a volte controllate persone che presentano un documento di viaggio svizzero, ma che nel SIS sono segnalate con un divieto d’entrata in tutto lo spazio Schengen. Anche in questo caso è possibile che un ufficio SIRENE di un altro Stato membro di Schengen chieda all’Ufficio SIRENE Svizzera di verificare l’autenticità del documento di viaggio.
In entrambi i casi l’Ufficio SIRENE ha bisogno unicamente dell’accesso e della possibilità di consultazione in base al numero del documento, poiché quest’ultimo è noto. Le possibilità di consultazione e di accesso previste sono identiche a quelle per il Sistema d’informazione per
35 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 lug. 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da Regolamento (CE) n. 810/2009, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.