Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

documenti d’identità (ISA). Le domande relative a passaporti e carte d’identità svizzeri segna-paquet législatif LEtr [ID: 240451]

lati nel SIS II sono trattate esattamente allo stesso modo, con l’unica differenza che in un caso il documento di viaggio è registrato nell’ISR, nell’altro nell’ISA.

1.2.13 Accesso di fedpol mediante procedura di richiamo nonché estensione, su ri-

chiesta, dell’obbligo di comunicazione per determinati voli (art. 104 cpv. 1-1ter, 104a cpv. 1, 1bis, 3 e 3bis nonché art. 104b AP-LStr)

Attualmente, in virtù dell’articolo 104 LStr, le compagnie aeree trasmettono i dati API a un sistema della SEM in caso di voli in partenza da 13 aeroporti al di fuori dello spazio Schengen. I dati trasmessi permettono di migliorare i controlli al confine e la lotta contro l’entrata illegale nello spazio Schengen o il transito illegale nelle zone di transito internazionale degli aeroporti. I dati del sistema API trasmessi dalle compagnie aeree sono confrontati automaticamente con quelli nelle banche dati rilevanti (SIMIC36, RIPOL37, SIS II38 e la banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti39). Grazie a questo confronto possono essere individuate persone segnalate o documenti di viaggio rubati. Le autorità responsabili dei controlli di confine agli aeroporti hanno accesso ai dati dei passeggeri per mezzo del sistema API. Grazie al confronto summenzionato si possono fermare persone ricercate, soggette a un divieto d’entrata o che intendono entrare in Svizzera con un documento di viaggio rubato.

Il sistema API serve pertanto già a scopi di polizia, seppur in misura limitata. Tuttavia, non sempre le persone coinvolte in un reato sono ricercate e quindi, con la normativa vigente, possono entrare in Svizzera senza essere riconosciute. Per migliorare la lotta contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo si propongono due misure:

 fedpol deve poter accedere ai dati trasmessi al sistema API in virtù dell’obbligo di comunicazione delle compagnie aeree. Attualmente, spesso i partner di fedpol (Corpo delle guardie di confine, polizia aeroportuale di Zurigo, autorità estere) segnalano soltanto dopo il loro arrivo le persone entrate illegalmente in Svizzera e coinvolte nella tratta di esseri umani, nel traffico di migranti, nella criminalità organizzata o nel terrorismo. Per tale motivo in passato persone sospette, seppur note a fedpol, non hanno potuto essere fermate perché non vi erano informazioni sui loro spostamenti e non è quindi stato possibile adottare in tempo le necessarie misure di polizia. Grazie all’accesso ai dati del sistema API mediante procedura di richiamo, i servizi competenti di fedpol avranno la possibilità di verificare in modo autonomo e veloce il luogo e l’ora in cui una persona sospetta entra in Svizzera. Inoltre, i dati del sistema API consentono, sulla base di informazioni di polizia, di preparare le ulteriori tappe procedurali (rapporto, fermo, coinvolgimento di altri servizi, ecc.) prima dell’arrivo della persona ricercata. Al momento del suo rientro in Svizzera si potrebbe ad esempio arrestare o porre sotto osservazione una persona che ha partecipato ad azioni militari all’estero (p. es. in Siria). Anche la task-force TETRA ha sottolineato la necessità di un accesso rapido ai dati dei passeggeri dei voli40. L’uso dei dati del sistema API per individuare i jihadisti che rientrano nel Paese da cui sono partiti è sostenuto anche dalla risoluzione 2178

36 Sistema d’informazione centrale sulla migrazione, che serve a trattare i dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo. Ordinanza del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, RS 142.513.

37 Sistema di ricerca delle autorità di perseguimento penale svizzere. Ordinanza del 19 giu. 1995 sul sistema informatizzato di ricerca, RS 172.213.61.

38 Sistema di ricerca Schengen. Ordinanza dell’8 mar. 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N- SIS) e sull'ufficio SIRENE, RS 362.0.

39 Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) database dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL. Ordinanza del 21 giu. 2013 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, RS 366.1.

40 Cfr. il cap. 5.2.2 del rapporto di febbraio 2015 della task force TETRA sulla lotta al terrorismo jihadista in Svizzera con attenzione particolare ai viaggi jihadisti [disponibile in tedesco e francese].