Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
paquet législatif LEtr [ID: 240451](2014) del Consiglio di sicurezza dell’ONU (cfr. anche: Madrid Guiding Principles41 e
The Hague Implementation Plan42).
Inoltre l’avamprogetto prevede che, su richiesta di fedpol, la SEM possa estendere l’obbligo di comunicazione delle compagnie aeree ai voli sui quali, in base all’analisi della situazione, vi è il rischio che si trovino autori di reati. L’estensione dell’obbligo di comunicazione ad altri aeroporti di partenza ai fini del perseguimento penale avviene in base all’analisi dei rischi di fedpol, che terrà conto anche delle priorità della strategia di lotta alla criminalità del DFGP43. Diverse destinazioni che rivestono importanza nella lotta alla criminalità organizzata internazionale, al terrorismo e alla criminalità grave, sono già contemplate dall’obbligo di comunicazione.
Un elenco dei dati API di determinati aeroporti di partenza viene già messo a disposizione del SIC, il quale si serve di questi dati per combattere il terrorismo, la proliferazione e lo spionaggio. Fondandosi su un rapporto interno sulla conformità e una perizia dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), nel 2015 la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) ha dichiarato che l’uso, senza procedura di richiamo, da parte del SIC dei dati del sistema API in riferimento agli attuali aeroporti di partenza è conforme alla legge44. Ai fini della certezza del diritto, la presente revisione intende ciononostante creare una base legale esplicita per la trasmissione elettronica dei dati API. Inoltre, l’avamprogetto prevede che, per prevenire minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dalla proliferazione e dallo spionaggio, anche il SIC possa chiedere alla SEM di estendere l’obbligo di comunicazione delle compagnie aeree ad altri aeroporti di partenza.
1.2.14 Videosorveglianza (art. 102f AP-LAsi)
Nelle sue sedi esterne, la SEM ha già installato impianti di videosorveglianza nelle aree interne ed esterne. La videosorveglianza agevola il lavoro del personale di sicurezza in loco e intende aumentare il senso di sicurezza di tutte le persone coinvolte (richiedenti l’asilo, collaboratori della SEM, addetti ai servizi d’assistenza, visitatori, ecc.). Attualmente, le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto all’apparecchio terminale (monitor) nella portineria di sicurezza. Poiché manca una base legale, le videoregistrazioni non possono in alcun caso essere conservate, trasmesse o rielaborate.
La registrazione di riprese audiovisive ha lo scopo di migliorare l’autodisciplina di tutte le persone coinvolte (soprattutto dei richiedenti l’asilo e dei collaboratori del servizio di sicurezza) nella vita quotidiana. Se sono consapevoli che i loro atti sono registrati, i richiedenti l’asilo e il personale di sicurezza hanno più scrupoli a commettere atti violenti o altri reati. Inoltre la videosorveglianza ha lo scopo di assicurare le prove nel caso di accuse concrete tra le potenziali vittime e i potenziali autori. Per tale scopo le registrazioni audiovisive sono un mezzo comprovato che ha già dato buoni risultati in altri settori (negozi, penitenziari, luoghi pubblici, ecc.).
La differenza principale tra l’attuale sistema di videosorveglianza e quello previsto dall’avamprogetto è dunque la registrazione delle immagini come mezzo di prova. Oggi non esiste infatti alcun metodo oggettivo per provare che è stato commesso un reato, poiché possono essere prese in considerazione soltanto le affermazioni, spesso contraddittorie, delle parti coinvolte. Le autorità di polizia si sono rivolte a più riprese alla SEM per ottenere registrazioni audiovisive
41 Principi per l’attuazione della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell‘ONU, S/2015/939, adottati in occasione dell’incontro del Counter-Terrorims Committee (CTC) nel 2015 a Madrid.
42 Adottato in occasione del Joint Meeting of the Foreign Terrorist Fighters Working Groups of the Global Counterterrorism Forum (GCTF) and the Global Coalition to Counter ISIL, 17 gen. 2016, Den Haag (NL).
43 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-12-043.html
44 Cfr. Rapporto annuale 2015 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali, pag. 66 [disponibile in tedesco e francese, il rinvio si riferisce alla versione tedesca]; https://www.parlament.ch/centers/documents/de/jahresbericht-gpk-gpdel-2015-d.pdf.