Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
schede individuali, presso i servizi cantonali cui compete la consulenza o i terzi incaricati. Talipaquet législatif LEtr [ID: 240451]
dati sono soltanto parzialmente e retroattivamente a disposizione della SEM a fini accertativi e statistici. In futuro, tutti i casi di consulenza che sfociano nell’organizzazione della partenza e tutte le domande di aiuto al ritorno saranno registrate nel sistema dal competente consultorio per il ritorno e trasmesse – attraverso un processo elettronico – al servizio competente della SEM.
Cpv. 2 lett. e ed f
L’attuale sistema d’informazione Aurora è stato previsto per sostenere le pratiche relative all’identificazione, all’ottenimento di un documento di viaggio e all’organizzazione della partenza (art. 12 dell’ordinanza dell’11 agosto 199975 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE] e art. 1a lett. j OAsi 3). Al momento vi sono registrati soltanto i dati relativi alle pratiche per la partenza per via aerea. Quelli relativi alle pratiche volte a ottenere un documento di viaggio sono registrati in maniera decentralizzata in schede ad hoc e non sono utilizzabili per fini di controllo e statistici. Il sistema Aurora sarà disattivato dopo la migrazione dei dati nel nuovo sistema d’informazione. In futuro, tutte le richieste di aiuto al ritorno saranno registrate dalla SEM nel quadro delle misure tese a identificare gli stranieri e ad acquisire i documenti di viaggio sostitutivi, mentre le domande per l’organizzazione del ritorno saranno registrate dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri o dal competente consultorio per il ritorno. Queste domande saranno trasmesse – attraverso un processo elettronico – al servizio competente della SEM.
Cpv. 2 lett. g
L’articolo 71b P-LStr, previsto dal progetto di riassetto del settore dell’asilo76, disciplina la trasmissione dei dati medici per valutare l’idoneità al trasporto. La disposizione permette di registrare tali dati nel nuovo sistema d’informazione, mettendoli a disposizione delle autorità cui compete l’organizzazione della partenza. È prevista anche la registrazione delle misure specifiche da adottare, compresi l’eventuale ordine di una scorta medica o il tipo di medicinali prescritti alla persona da allontanare. Tali informazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza della persona che lascia la Svizzera. Sono contemplate sia la partenza volontaria sia il rinvio coatto.
Cpv. 2 lett. h
Le pratiche per l’organizzazione della partenza per via aerea, in particolare quelle volte a fissare l’itinerario nonché la scelta del volo e della compagnia aerea, dipendono direttamente dai risultati della consultazione del RIPOL, secondo l’articolo 15 capoverso 3 lettera f della legge federale del 13 giugno 200877 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), o del SIS, secondo l’articolo 16 capoverso 5 lettera bbisLSIP. A seconda di questi risultati occorre sospendere le pratiche preparatorie, ad esempio finché non è cancellata l’iscrizione nel RIPOL o non sono adeguate le modalità della partenza (p. es. l’itinerario e la compagnia aerea previsti). Per tale ragione è necessario poter registrare nel nuovo sistema d’informazione chi ha effettuato le consultazioni e quando, l’esito positivo o negativo e le misure adottate.
Cpv. 2 lett. i
Nel quadro della procedura d’esecuzione dell’allontanamento, i dati relativi alla carcerazione dello straniero da rimpatriare sono importanti perché influiscono sulla durata delle pratiche (p.
75 RS 142.281
76 Messaggio del 3 set. 2014 concernente la modifica della legge sull’asilo (Riassetto del settore dell’asilo), FF 2014 6917; 14.063.
77 RS 361