Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995paquet législatif LEtr [ID: 240451]80, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La SEM informa le persone i cui dati sono registrati sullo scopo del trattamento, le categorie di dati e i destinatari dei dati.

Art. 109h Trattamento dei dati

Questo articolo disciplina l’accesso al nuovo sistema d’informazione a sostegno del ritorno (cfr. n. 1.2.10). I dettagli saranno definiti nell’ordinanza.

Lett. a-c

La Confederazione assiste i Cantoni incaricati dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri (art. 71 LStr). Per questa ragione il sistema d’informazione è concepito in modo tale che possano avvalersene per questo compito non soltanto i collaboratori del SEM, ma anche le autorità competenti in materia di stranieri, inclusi i servizi incaricati della consulenza e dell’aiuto al ritorno. Anche le autorità cantonali di polizia devono poter trattare i dati registrati nel sistema per i loro compiti legati alla partenza degli stranieri.

In futuro queste tre categorie di autorità (lett. a-c) potranno registrare direttamente nel sistema tutte le domande di sostegno alla SEM (acquisizione di documenti, aiuto al ritorno, organizzazione della partenza e rimborso delle spese) e, attraverso il processo elettronico, seguire le fasi di trattamento del caso. Per tale motivo, queste autorità devono assolutamente poter accedere al sistema.

Lett. d

Nel settore dell’organizzazione della partenza dalla Svizzera per via aerea, la SEM può concludere, con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi, convenzioni riguardanti la gestione dell’esercizio presso l’aeroporto (art. 11 cpv. 2 OEAE). Mentre agli aeroporti di Ginevra e di Zurigo l’accoglienza e il trasporto scortato delle persone da imbarcare è effettuato dalla polizia cantonale aeroportuale, all’aeroporto di Basilea-Mulhouse tale compito è svolto dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Per tale ragione il Cgcf deve avere accesso al sistema d’informazione, come qualsiasi altra autorità incaricata di questo compito.

Deve poter accedere al sistema anche il Cgcf a Ginevra e Chiasso, che esegue in particolare l’allontanamento per via terrestre degli stranieri in situazione irregolare in applicazioni degli accordi di riammissione.

Lett. e

I terzi incaricati dalla SEM o da un’autorità cantonale competente in materia di stranieri conformemente all’articolo 109i AP-LStr svolgono compiti risultanti dall’applicazione della LAsi (art. 93 cpv. 1 lett. a e cpv. 3) o della LStr (art. 71 lett. b). Hanno pertanto bisogno di un accesso al sistema d’informazione limitato alle informazioni necessarie per il proprio lavoro.

Le categorie di terzi incaricati e i compiti loro conferiti sono descritti nell’articolo 109i AP-LStr.

Art. 109i Terzi incaricati

Il presente articolo disciplina l’accesso di terzi incaricati al nuovo sistema d’informazione a sostegno del ritorno (cfr. n. 1.2.10).

80 GU L 281 del 23 nov. 1995, pag. 31