Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
Cpv. 1 lett. apaquet législatif LEtr [ID: 240451]
Conformemente all’articolo 67 capoverso 3 OAsi 2, la SEM ha delegato all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) le attività connesse alla consulenza e alla concessione dell’aiuto al ritorno nei centri di registrazione e procedura della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin. I consulenti per il ritorno che operano nei centri di registrazione e di procedura devono pertanto poter accedere al nuovo sistema, affinché possano registrare i casi di consulenza, le domande di aiuto al ritorno e le informazioni in vista dell’organizzazione della partenza.
L’OIM sostiene inoltre la SEM nell’attuazione dei programmi all’estero tesi a facilitare il ritorno e la reintegrazione delle persone che hanno lasciato la Svizzera (art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi). In collaborazione con il servizio aeroportuale della SEM, l’OIM organizza altresì il rimpatrio e l’accompagnamento di persone vulnerabili. È pertanto previsto un accesso limitato al sistema per preparare la partenza di persone vulnerabili e garantire alle persone che hanno ottenuto l’aiuto al ritorno l’assistenza dopo il rientro nel loro Paese di provenienza o in uno Stato terzo.
Nei Cantoni, la SEM finanzia in particolare i consultori cantonali per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi). In 17 Cantoni i consultori sono aggregati a un’autorità cantonale, ad esempio all’ufficio della migrazione o alla direzione delle opere sociali. Nove Cantoni hanno invece conferito il compito a terzi, ad esempio alla Croce Rossa svizzera o alla Caritas. A questi terzi deve pertanto essere concesso l’accesso affinché possano svolgere il loro lavoro di consulenza per il ritorno (art. 67 cpv. 1 e 2 OAsi 2). L’accesso dovrà inoltre permettere loro di registrare e trasmettere in forma elettronica alla SEM i diversi tipi di domande (concessione dell’aiuto al ritorno, identificazione, organizzazione del viaggio o rimborso delle spese di viaggio).
Cpv. 1 lett. b
Per garantire l’esecuzione efficace dell’allontanamento (art. 71 lett. b LStr), la SEM gestisce un servizio aeroportuale, che svolge segnatamente i compiti legati all’organizzazione della partenza secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 OEAE. I terzi incaricati sono il Servizio viaggi del DFAE, che effettua le prenotazioni dei voli (art. 5 OEAE), la polizia aeroportuale e altre organizzazioni aeroportuali (Zurigo, Ginevra e Berna) o imprese esterne conformemente all’articolo 11 capoverso 2 OEAE.
Questi compiti presuppongono l’accesso a informazioni specifiche necessarie per l’organizzazione della partenza – ad esempio i dati del volo, i documenti d’identità esistenti, il tipo di prestazioni individuali (inclusi l’aiuto al ritorno e le spese per il viaggio) o la messa a disposizione di strumenti ausiliari (p. es. sedia a rotelle). È quindi necessario un accesso al nuovo sistema limitato ai pertinenti dati.
Cpv. 1 lett. c
Secondo l’articolo 11 capoverso 4 OEAE, la SEM assicura la scorta medica sia per i voli speciali sia per quelli di linea. Affinché gli specialisti medici incaricati dalla SEM possano valutare l’idoneità al trasporto delle persone che devono lasciare la Svizzera ed eventualmente accompagnarle, è necessario un accesso limitato al sistema. In tal modo gli specialisti possono inserire direttamente nel sistema il risultato dell’analisi e, su richiesta della SEM, registrare le persone previste per la scorta sull’aereo.
Cpv. 2
Se accorda a terzi l’accesso in linea al nuovo sistema d’informazione, la SEM è tenuta a garantire che essi rispettino le disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza informatica. La