Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
Cpv. 3paquet législatif LEtr [ID: 240451]bis
Per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo, fedpol potrà accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui all’articolo 104 capoverso 4 riguardanti un singolo caso. Questi dati permettono di accertare rapidamente se una persone nota alla polizia per aver commesso un reato intende recarsi in Svizzera da uno degli aeroporti di partenza sottostanti all’obbligo di comunicazione. Ciò permette di pianificare e attuare per tempo le misure di polizia necessarie. Il trattamento dei dati API da parte di fedpol è limitato ai casi di criminalità organizzata internazionale e di terrorismo, ai sensi degli articoli 1 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 199467 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), 23 e 24 del Codice di procedura penale (CPP)68, 260tere 260quinquiesdel Codice penale (CP)69 come pure della legge federale del 12 dicembre 201470 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Sono pertanto prioritari reati quali la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e il terrorismo. Hanno accesso ai dati API soltanto determinati inquirenti e collaboratori di fedpol con compiti di coordinamento. Si tratta dei dati personali della persona in questione e di informazioni relative al suo documento di viaggio, all’aeroporto di partenza e all’aeroporto di transito o d’arrivo in Svizzera nonché, se disponibili, di indicazioni sul volo prenotato dalle persone trasportate, sul loro numero come pure sulla data e l’ora della partenza e dell’arrivo del volo. I dati API specifici a un caso sono confrontati manualmente a scadenze regolari con i dati dei sistemi a sostegno delle indagini di polizia giudiziaria secondo gli articoli 10, 11 e 12 della legge federale del 13 giugno 200871 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Per il confronto non si possono usare altri mezzi tecnici. I dati personali vengono immessi separatamente, mediante una funzione di ricerca negli elenchi elettronici dei passeggeri. In tal modo non vi è una connessione tecnica del sistema API ad altri sistemi. Se dal confronto di un caso specifico si ottiene un risultato positivo, i dati possono essere ulteriormente trattati per le indagini preliminari e di polizia e registrati nei sistemi di cui agli articoli 10, 11 e 12 LSIP. Tali dati sono poi conservati, trattati e cancellati conformemente alla LSIP.
I risultati del confronto dei dati API con RIPOL, SIS, SIMIC e la banca dati INTERPOL sui documenti rubati e smarriti (ASF-SLTD) rilevanti sotto il profilo del perseguimento penale sono comunicati a fedpol dagli organi di controllo alle frontiere.
Art. 104b
Cpv. 1
L’articolo 104b dell’avamprogetto disciplina la trasmissione automatica dei dati API al SIC. Secondo il capoverso 1, i dati vengono trasmessi in forma elettronica al SIC immediatamente dopo essere stati immessi nel sistema API. Sono tuttavia trasmessi soltanto i dati comunicati dalle compagnie aeree nell’ambito del loro obbligo di comunicazione (art. 104 cpv. 1 e 2 LStr) e non i risultati delle consultazioni delle banche dati generati automaticamente dal sistema API. A tali risultati hanno accesso, come sinora, soltanto le autorità di controllo alla frontiera (art. 104a cpv. 3 LStr).
Cpv. 2
Il capoverso 2 precisa gli scopi per i quali possono essere trattati i dati API trasmessi.
I dati API servono al SIC per individuare preventivamente persone che arrivano o fanno scalo
67 RS 360.
68 RS 312.0.
69 RS 311.0.
70 RS 122
71 RS 361.