Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

di estendere l’obbligo di comunicazione ad altri aeroporti di partenza di rilievo per la lotta aipaquet législatif LEtr [ID: 240451]

suddetti reati. Per tale motivo il capoverso 1bisprevede che fedpol e il SIC possano chiedere tale estensione.

L’eventuale estensione dell’obbligo di comunicazione a ulteriori aeroporti di partenza si fonda su un’analisi delle minacce dell’autorità richiedente. Quella di fedpol terrà conto anche delle priorità della strategia di lotta alla criminalità 2015-2019, ossia il terrorismo, la criminalità organizzata, la cibercriminalità, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti64. La scelta degli aeroporti di partenza soggetti all’obbligo di comunicare i dati API si basa sulle regioni rilevanti per la lotta a questi reati. Già ora i 13 aeroporti di partenza al di fuori dello spazio Schengen coprono le regioni importanti anche per la lotta ai suddetti reati. Nella situazione attuale, secondo fedpol non è necessaria un’estensione rilevante dell’obbligo di comunicazione ad altri aeroporti di partenza.

Se la SEM respinge una richiesta di fedpol o del SIC di estendere l’obbligo di comunicazione a determinati voli, si applica la procedura di appianamento delle differenze prevista dall’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (art. 15 cpv. 3 OLOGA65). L’appianamento delle differenze tra la SEM e fedpol (all’interno del DFGP) compete al capo del dipartimento; per le divergenze con il SIC è competente il Consiglio federale.

Cpv. 1ter

Secondo il capoverso 1ter, le compagnie aeree soggette all’obbligo di comunicazione devono comunicare i dati dei passeggeri immediatamente dopo il decollo. Questa prescrizione non è nuova, poiché nel diritto vigente è contenuta nel capoverso 1. Per ragioni di sistematica e di leggibilità è stata tuttavia trasferita in questo nuovo capoverso. In tal modo si chiarisce in particolare che tale prescrizione è valida anche quando l’obbligo di comunicazione è esteso ad altri voli secondo il capoverso 1bis.

Art. 104a cpv. 1, 1bis, 3 e 3bis

Cpv. 1

Secondo l’avamprogetto, i dati dei passeggeri che le compagnie aeree comunicano alla SEM e che sono trasmessi al sistema API potranno essere impiegate anche per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo nonché per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna derivanti dal terrorismo, dalla proliferazione e dallo spionaggio. È quindi opportuno estendere la disposizione sugli scopi nel capoverso 1. Un pertinente disciplinamento è in linea di massima previsto dalla direttiva UE 2004/82/CE del 29 aprile 200466, su cui si fonda l’articolo 104a e che stabilisce che i dati dei passeggeri possono essere utilizzati, in conformità con la legislazione nazionale, per finalità di applicazione normativa.

Cpv 1bis

Il nuovo capoverso 1bisdefinisce i dati contenuti nel sistema API. Si tratta tuttavia di una mera modifica redazionale, dato che nel diritto vigente i dati sono definiti nel capoverso 1.

Cpv. 3

Il capoverso 3 è oggetto di una piccola modifica redazionale, in quanto è cancellata la parola «efficacemente». Il contenuto materiale delle disposizione non cambia.

64http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-12-043.html.

65 RS 172.010.1

66 Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 apr. 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, GU L 261 del 6.8.2004.