Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

Cpv. 1paquet législatif LEtr [ID: 240451]

Il capoverso definisce le categorie di persone i cui dati sono registrati nel nuovo sistema. Si tratta di persone sia del settore dell’asilo sia di quello degli stranieri per le quali i servizi cantonali della migrazione o i consultori per il ritorno chiedono alla SEM di concedere l’aiuto al ritorno, acquisire i documenti di viaggio sostitutivi, organizzare la partenza o rimborsare le spese per la partenza o la carcerazione.

Il campo d’applicazione dell’articolo 109g dovrà essere esteso all’espulsione prevista nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull’espulsione degli stranieri che commettono reati73. Gli adeguamenti necessari saranno fatti a tempo debito.

Cpv. 2

Il nuovo sistema permette di centralizzare tutti i dati necessari allo svolgimento ottimale della procedura di partenza di uno straniero. Si tratta dei dati relativi alla consulenza per il ritorno, alle misure necessarie per l’ottenimento di un documento, alla prenotazione del volo, al versamento dell’indennità di partenza e al conteggio delle spese di partenza. Tali informazioni saranno accessibili in maniera mirata alle diverse parti coinvolte nella procedura di rimpatrio.

Cpv. 2 lett. a

I dati personali registrati nel sistema sono tratti dal sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), ammesso che quest’ultimo li contenga. I dati sull’etnia e la religione sono ripresi e utilizzati soltanto se necessari nell’ambito della procedura d’identificazione, dell’organizzazione della partenza o dell’aiuto al ritorno, a seconda delle particolarità dello Stato d’origine o di provenienza dello straniero.

Nell’ambito di una procedura d’identificazione, a seconda dei requisiti posti dal Paese di provenienza richiesto, devono essere registrati nel nuovo sistema anche altri dati di parenti vicini che vivono all’estero (nonni, coniuge o fratelli), ad esempio l’identità nonché il luogo di nascita e il domicilio all’estero.

Cpv. 2 lett. b

I dati biometrici sono necessari per le misure volte a identificare lo straniero oppure per la sua riammissione o il rilascio di un documento di viaggio sostitutivo da parte delle autorità del Paese d’origine o di provenienza (art. 97 cpv. 2 e 3 e 98b LAsi). Ne fanno parte anche la foto e le impronte digitali. Per le persone del settore dell’asilo i dati sono ripresi dal SIMIC, nel caso delle altre persone vengono registrati dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri.

Cpv. 2 lett. c

Tutti i documenti scambiati tra le parti coinvolte nella procedura di ritorno e la SEM saranno in futuro registrati nel dossier elettronico del SIMIC. Mediante la nuova applicazione potranno accedere al dossier elettronico, compreso quello medico, anche gli utenti del nuovo sistema d’informazione.

Cpv. 2 lett. d

I dati riguardanti la concessione dell’aiuto al ritorno sono attualmente registrati nella banca dati «Aiuto individuale al ritorno» (art. 1g dell’ordinanza 3 sull’asilo dell’11 agosto 199974[OAsi 3]) che sarà disattivata dopo la migrazione dei dati nel nuovo sistema d’informazione. I dati sulla consulenza per il ritorno sono attualmente registrati in maniera decentralizzata, spesso in

73Messaggio del 26 giu. 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121

cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), FF 2013 5249.

74 RS 142.314