Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

es. quelle volte a ottenere un documento di viaggio), sulla data per la quale un volo può o devepaquet législatif LEtr [ID: 240451]

essere prenotato oppure sulla valutazione dei rischi e le misure accompagnatorie da prevedere per l’esecuzione dell’allontanamento. Sono contemplate sia le carcerazioni di cui agli articoli 73 e 75-78 Lstr sia quelle di natura penale, compresa la carcerazione preventiva. Tali dati dovranno essere registrati dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (art. 15a OEAE).

Cpv. 2 lett. j

Queste informazioni tecniche figurano già nel sistema Aurora e sono necessarie per l’organizzazione della partenza per via aerea. Si tratta in particolare dell’indicazione degli aeroporti di partenza, di transito e d’arrivo, della data e dell’ora del volo come pure della compagnia aerea. Nel caso dei voli accompagnati o speciali sono inoltre contemplate informazioni complementari sulla cooperazione, o il rifiuto di cooperazione, dello straniero oppure sulle misure coercitive attuabili o adottate durante il volo. Avranno accesso a tali informazioni soltanto i servizi incaricati nel singolo caso.

Cpv. 2 lett. k

Il nuovo sistema d’informazione conterrà soprattutto la data, il luogo e la durata della scorta di persone in occasione del trasporto a un’audizione centralizzata, del trasporto all’aeroporto o dell’allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo. Anche l’identità della scorta e la sua funzione come pure l’ottenimento di visti e i vaccini necessari per la scorta saranno registrati nel sistema. Questi dati sono necessari per la prenotazione dei biglietti d’aereo, l’ottenimento dell’autorizzazione di transito o dell’autorizzazione d’entrata o la pianificazione della scorta.

Cpv. 2 lett. l

Vari tipi di dati registrati nel sistema permettono al Cantone competente di allestire un conteggio in vista del rimborso delle spese da parte della Confederazione (art. 92 LAsi e 54-59 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 199978; OAsi 2). Si tratta in particolare dei dati relativi all’aiuto al ritorno (lett. d), all’accertamento dell’identità e all’ottenimento dei documenti di viaggio (lett. e) e alla scorta (lett. k).

Il sistema dovrebbe facilitare anche l’allestimento del conteggio delle spese per le misure di carcerazione amministrativa previste dagli articoli 75-78 LStr, ordinate dai Cantoni e per le quali l’articolo 82 LStr prevede il versamento di una somma forfettaria giornaliera.

Cpv. 3

I dati personali elencati nel capoverso 2 lettere a–c e i provengono dal SIMIC, sempreché vi siano stati registrati, e possono essere aggiornati nel nuovo sistema d’informazione durante la procedura di aiuta al ritorno. Se necessario sono successivamente ripresi nel SIMIC. In tal modo si garantisce che i dati del SIMIC siano aggiornati. Si tratta soprattutto del cognome e del nome, della data di nascita, della nazionalità, dello stato civile, dei documenti d’identità o dei dati sulla carcerazione.

Cpv. 4

Il capoverso 4 soddisfa i requisiti dell’obbligo d’informazione di cui all’articolo 7a della legge federale del 19 giugno 199279 sulla protezione dei dati e all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE

78 RS 142.312

79 RS 235.1