Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

in Svizzera (p. es. presunti terroristi o spie). Il SIC confronta tali dati con le informazioni con-paquet législatif LEtr [ID: 240451]

tenute nelle sue banche dati. Insieme alle informazioni risultanti dai controlli al confine e alla dogana, essi permettono di completare i dati sui trasferimenti della persona sospetta. Ciò permette inoltre al SIC di motivare in maniera fondata una domanda di emanare un divieto d’entrata, di rifiutare una richiesta di naturalizzazione o di adottare in modo più efficiente altre misure preventive, quali il colloquio o l’individuazione di un determinato contesto.

I dati che sono trasmessi al SIC conformemente all’articolo 104b AP-LStr sono confrontati manualmente con i sistemi d’informazione Sicurezza interna (ISIS) e Sicurezza esterna (ISAS) e in seguito distrutti. Eventuali riscontri sono registrati in ISIS o ISAS e sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza dell’8 ottobre 201472 sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC).

Art. 104c

Per motivi redazionali il contenuto del vigente articolo 104b LStr (accesso ai dati dei passeggeri nel singolo caso) è trasferito nel nuovo articolo 104c AP-LStr.

Art. 109a cpv. 2 lett. d e 109c lett. e

Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS), introdotto in ottobre 2011, si è rivelato uno strumento efficace che permette di verificare rapidamente, per mezzo in particolare delle impronte digitali, se una persona ha ottenuto un visto Schengen per venire in Europa e di determinare lo Stato che lo ha rilasciato, oltre che identificare la persona in questione, se la sua identità non è accertata. Vista la loro importanza, alcune polizie comunali hanno bisogno di accedere rapidamente e direttamente al C-VIS senza passare per i servizi cantonali (cfr.

n. 1.2.11). Avendo questa possibilità guadagnerebbero tempo in occasione del controllo dei cittadini stranieri sprovvisti di documenti d’identità. Per tale motivo l’accesso al C-VIS è esteso alle autorità di polizia comunali.

È sensato estendere in maniera analoga l’accesso al sistema nazionale visti ORBIS, attualmente consentito soltanto alle autorità di polizia cantonali. Così le autorità di polizia comunali potranno consultare on line sia il sistema nazionale che quello centrale di Schengen. Gli articoli 109a capoverso 2 lettera d e 109c lettera e AP-LStr, che riguardano rispettivamente l’accesso a C-VIS e a ORBIS, sono adeguati di conseguenza.

Art. 109f cpv. 1 e 2 Principi

La presente disposizione definisce l’obiettivo generale e il campo d’applicazione del nuovo sistema d’informazione a sostegno del ritorno. I compiti per i quali sarà utilizzato il sistema sono connessi all’intero processo del sostegno al ritorno. Si tratta essenzialmente della consulenza e della concessione dell’aiuto al ritorno (art. 93 LAsi), dell’assistenza ai Cantoni nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (art. 71 LStr) nonché dell’assunzione e del conteggio delle spese per la partenza dalla Svizzera (art. 92 LAsi) o delle spese per la carcerazione (art. 82 LStr).

Art. 109g Contenuto

Il presente articolo disciplina il contenuto del nuovo sistema d’informazioni a sostegno del ritorno (cfr. n. 1.2.10).

72 RS 121.2