Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 18 pagine
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6. Allegato 2: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i
percorsi pedonali quale controprogetto diretto all’iniziativa popolare federale «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pe-
donali (Iniziativa per la bici)»
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale13,
esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 20164,
visto il messaggio del Consiglio federale del …5,
decreta:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili
1La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali nonché sulle reti di vie ciclabili destinate alla mobilità quotidiana e del tempo libero.
2Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizza-zione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle mede-sime.
3Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.
II
Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. A meno che l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non venga ritirata, la votazione sul decreto si svolge contemporaneamente a quella sull’iniziativa popolare, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.
3 RS 101
4 FF 2016 149
5 FF 2017 …