Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 18 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

6. Allegato 2: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i

percorsi pedonali quale controprogetto diretto all’iniziativa popolare federale «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pe-

donali (Iniziativa per la bici)»

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale13,

esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 20164,

visto il messaggio del Consiglio federale del …5,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

1La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali nonché sulle reti di vie ciclabili destinate alla mobilità quotidiana e del tempo libero.

2Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizza-zione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle mede-sime.

3Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. A meno che l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non venga ritirata, la votazione sul decreto si svolge contemporaneamente a quella sull’iniziativa popolare, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.

3 RS 101

4 FF 2016 149

5 FF 2017 …