Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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3 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)
Art. 4 lett. fbis
Si veda il commento all’articolo 4 lett. gbisOITE-PT.
Art. 5a Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche
Si veda il commento all’articolo 10a OITE-PT.
Art. 13 cpv. 2
Poiché il confronto elettronico dei dati in e-dec con quelli in TRACES e nel sistema informatico OITE sostituisce il controllo documentale, decadono l’obbligo di notifica preventiva presso l’ufficio doganale per le partite con animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi e l’obbligo di presentazione spontanea dei certificati sanitari. Da ora nel caso di tali partite la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure il numero dell’autorizzazione dell’USAV.
Art. 34 cpv. 2 e 3
In caso di importazione di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi viene effettuato un confronto elettronico dei dati di e-dec con quelli di TRACES e del sistema informatico OITE e verificato se esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti. In caso di partite non notificate con e-dec, ossia nelle partite in transito e in alcune partite importate, l’AFD controlla in funzione dei rischi se sono accompagnate dai certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti. Riguardo alle partite rimanenti, secondo il capoverso 1 l’AFD può controllare a campione se sono accompagnate dai documenti di accompagnamento. Naturalmente viene comunque mantenuto senza limitazioni il divieto di transito su strada di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello (art. 15a cpv. 3 LPAn e art. 175 OPAn).
Art. 36a Misure al momento della dichiarazione doganale
Se nell’importazione di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi, dal confronto elettronico emerge che non esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti, viene effettuata automaticamente una notifica all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione, che prenderà misure secondo l’articolo 37.
Art. 41a Collegamento
Riguardo al collegamento di TRACES con il sistema e-dec per il confronto elettronico dei dati al momento della dichiarazione doganale questa disposizione rimanda all’articolo 101a OITE-PT.